7 Ottobre 2015

Gratuito patrocinio: portato a 11.528,41 euro il limite di reddito

di Massimo Conigliaro
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Aggiornato il limite di reddito per fruire del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili, amministrative, penali e tributarie.  Con decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015, il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia ed il Ragioniere Generale dello Stato ne hanno fissato l’adeguamento, previsto dall’art. 77 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

Il limite di reddito viene aggiornato con cadenza biennale ed era prima fissato in euro 11.369,24, così come stabilito dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 aprile 2014.

Adesso, rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 1,4%, l’importo di euro 11.369,24 è stato aggiornato in euro 11.528,41.

Il patrocinio a spese dello Stato era in precedenza disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 546/1992, ma ormai da tempo la norma è stata soppressa e la disciplina è contenuta nella parte III del D.P.R. n. 115/2002.

È previsto (art. 76, c. 2) che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiariil reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”; il limite di reddito deve essere poi elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 prevede che si deve tener contoanche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”. Per tale valutazione si fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione.

In linea generale, le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio sono lo stato di povertà e la probabilità di un esito favorevole della causa (fumus boni iuris).

Ai fini pratici, una volta valutata la sussistenza dei suddetti requisiti, con l’istanza deve essere documentato lo stato di povertà della parte contribuente: attenzione, non è necessario che l’istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i costi del processo tributario, e dunque spese ed onorari di giudizio. 

La domanda di ammissione è intestata alla Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato e va depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria competente, riportando gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002; la richiesta può essere formulata anche nel corso del giudizio, sin tanto che non sia stata celebrata l’udienza di trattazione: in tale caso, però, la parte avrà già sostenuto le spese per il versamento del contributo unificato. Nel caso di Sezione Staccata della Commissione Tributaria Regionale, l’istanza va presentata presso la sede “centrale” della Commissione Regionale.

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato viene rinnovata ogni anno: essa è presieduta da un presidente di sezione (della commissione tributaria) e ne deve far parte un giudice, designato dal presidente della commissione tributaria; è altresì presente un rappresentante delle categorie professionali abilitate alla difesa tributaria, scelto dal Presidente della commissione tra una terna di nomi segnalata dall’ordine professionale. 

Per espressa previsione, i giudici tributari che fanno parte della commissione sono tenuti ad astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione stessa. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 del D.P.R. 115/2002 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte – in ambito tributario – solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato.

La Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, decide sulla base degli elementi forniti dal richiedente. Allo stato attuale, alcune Commissioni informano il contribuente della data di trattazione dell’istanza, altre provvedono direttamente e comunicano l’esito; laddove risultino mancare alcuni documenti, la Commissione sospende l’esame della pratica e chiede l’integrazione della documentazione.

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra i professionisti abilitati alla difesa tributaria (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro) e tra quelli iscritti negli elenchi indicati all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

Il ricorso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è esente dal contributo unificato. È da segnalare che, al momento della presentazione del ricorso, la parte contribuente non ha ancora evidenza documentale dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato: il difensore, pertanto, evidenzierà che la parte – avendone i requisiti – ha richiesto il patrocinio a spese dello Stato e barrerà l’apposita casella nella nota di iscrizione a ruolo.

Occorre segnalare che l’opportunità del patrocinio a spese dello Stato può essere colta anche dalle curatele fallimentari che non abbiano attivo sufficiente (ovvero non ne abbiano per nulla). In tali casi il curatore ha l’onere di presentare un’apposita istanza al Giudice Delegato del Tribunale di competenza: se questi attesta la mancanza del denaro necessario per le spese, il fallimento ha titolo per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144). Una volta definita la causa e qualora non sia cambiata la situazione economica del contribuente, il difensore – a prescindere dall’eventuale condanna alle spese – presenterà istanza di liquidazione al Presidente della sezione della Commissione Tributaria che ha reso la sentenza. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. A fronte della comunicazione del decreto di liquidazione, il difensore trasmetterà alla Commissione a Spese dello Stato la fattura relativa all’importo liquidato, intestata al Ministero economia e finanze, Direzione Centrale Servizi Tesoro, Roma, codice fiscale 80415740580. A quel punto, in tempi che possiamo definire ragionevoli (qualche mese), l’Amministrazione finanziaria procede con bonifico al pagamento delle spese.