8 Agosto 2017

Quando gli imprenditori non vogliono ascoltare

di Massimiliano Tasini
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Sono tante, sempre di più, le “storie” che ci racconta la Suprema Corte di Cassazione Penale in materia di alterazioni di bilanci, volte ad offrire ai terzi un quadro della situazione finanziaria, economica e patrimoniale assai più florido di quello effettivo.

Così è nella sentenza n. 33289/2017, nella quale il fallito aveva capitalizzato dei costi all’attivo di bilancio, nonché appostato fatture da emettere e note di credito del tutto prive di giustificazione, così occultando la reale perdita di esercizio e l’azzeramento del patrimonio netto.

Analogamente accade nella sentenza n. 29885/2017, nella quale il fallito aveva invece esposto per il suo intero ammontare un credito verso altra società riconducibile allo stesso fallito inesigibile già da due anni – e, in tutta evidenza, il fallito non poteva non sapere -. Questa sentenza è particolarmente importante, in quanto motiva la necessità di svalutare tale credito sulla scorta dei principi contabili, dandosi carico di precisare che gli stessi principi “… non sono affatto irrilevanti come sostiene la difesa ….” costituendo invece “… criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci di bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione” (viene al riguardo richiamata la sentenza “Passarelli” Cassazione SS.UU. 22474 del 2016). Attraverso tale appostazione, rimarca la pronuncia, il fallito anche in questo caso aveva potuto proseguire l’attività senza dare evidenza dell’azzeramento del patrimonio netto, il che avrebbe imposto di  ricapitalizzare l’azienda, o di porla in liquidazione, ovvero ancora di chiederne il fallimento. Situazione, peraltro, che ha aggravato il dissesto, in quanto proseguendo la gestione, l’azienda è stata gravata di ulteriori impegni economici, così realizzandosi il presupposto dell’articolo 223, comma 2, n. 1), L.F., che punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo determinati delitti societari, tra cui quello di falso in bilancio, il dissesto della società: e ciò, sia nel caso in cui il fallito abbia interamente cagionato il dissesto, sia anche che ne abbia causato una parte (aggravamento del dissesto), considerato che il dissesto, in quanto dato non immodificabile, ben può esser reso ancora più grave.

In ordine all’esigenza che il fallito eviti il dissesto, la Cassazione nella sentenza n. 13876/2017 respinge la tesi di un imprenditore che ha cercato di sfuggire alla responsabilità penale facendo presente che gli obblighi civilistici di procedere all’aumento di capitale ovvero alla messa in liquidazione della società incomberebbero sull’assemblea dei soci e non su di lui: ma la sentenza giustamente sottolinea che è sull’amministratore che grava l’onere di convocare l’assemblea per l’adozione dei comportamenti di legge, e tale adempimento non era stato posto in essere.

Da ultimo, vale la pena di richiamare la sentenza della Cassazione n. 13072/2017, con la quale ancora una volta si conferma la sussistenza di una precisa responsabilità in capo all’imprenditore sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, senza che tale responsabilità possa essere scalfita dal fatto che l’imprenditore, per adempiere a tali obblighi, si sia avvalso di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista: principio che la sentenza conferma essere operante sia nelle ipotesi in cui la condotta sia in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice), sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale); ciò in ragione del fatto che, secondo la Corte, si deve presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo (siamo dunque di fronte ad una vera e propria presunzione, che può essere “vinta” solo da “rigorosa prova contraria”, come confermato da Cassazione n. 709/1998).

In buona sostanza, l’imprenditore non è esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati.

È auspicabile che di tali principi, al di là del dato teorico, si dia corretta e rigorosa applicazione. È più che mai giunto il momento che tutti i protagonisti svolgano la loro parte per evitare situazioni quali quelle descritte: è difficile abbandonare i sogni, ma il buonsenso, prima ancora che il sistema delle regole, lo esige.

La gestione dei controlli fiscali