6 Aprile 2016

Gli “Altri aspetti” nella relazione del revisore

di Fabio Landuzzi
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Il Principio di revisione Isa Italia 706, come abbiamo avuto già modo di evidenziare, oltre a trattare del paragrafo della relazione del revisore contenente i cd. “richiami di informativa”, ha per oggetto anche un ulteriore ed eventuale paragrafo aggiuntivo relativo ai cd. “altri aspetti”; si tratta di un paragrafo che ha la funzione di richiamare l’attenzione del lettore su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o comunque oggetto di informativa nel bilancio, che sono ritenuti rilevanti ai fini della comprensione da parte del lettore della revisione contabile, della responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

Normalmente il paragrafo intitolato “Altri aspetti” – o comunque avente un altro titolo appropriato – deve essere collocato immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio sul bilancio oppure, se presente, immediatamente dopo il paragrafo contenente il “richiamo di informativa”.

Questo paragrafo rappresenta una novità rispetto alla tradizionale impostazione della relazione del revisore, in quanto di esso non si faceva menzione nei precedenti documenti di prassi.

Le circostanze che possono suggerire l’inserimento di questo ulteriore paragrafo nella relazione del revisore sono esemplificate nelle Linee guida del Principio di revisione Isa Italia 706 distintamente per ciascuna possibile tipologia di aspetto trattato.

         I. Altri aspetti rilevanti per la comprensione della revisione contabile

Il caso evidenziato riguarda il revisore che si trova impossibilitato a poter recedere dall’incarico, nonostante si trovi in una situazione di impossibilità ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a causa di una limitazione nello svolgimento dell’incarico avente effetti pervasivi. In questa situazione il revisore potrà considerare opportuno inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad “altri aspetti” in cui spiegare le ragioni della propria impossibilità a recedere dall’incarico.

       II.  Altri aspetti rilevanti ai fini della comprensione della responsabilità del revisore o della relazione di revisione

Un’altra circostanza può essere quella in cui la società predispone il bilancio d’esercizio secondo due quadri normativi e regolamentari; ad esempio, sia secondo il codice civile, e sia secondo i Principi contabili internazionali. In questo caso, il revisore può inserire nel paragrafo intitolato “altri aspetti” questa precisazione, indicando anche il fatto che egli ha emesso una relazione in merito ad entrambi i bilanci.

Nel paragrafo dedicato agli “altri aspetti” non vengono trattati temi per i quali sia richiesta una presentazione ed un’informativa nel bilancio; inoltre, in tale paragrafo non vanno comunque inserite informazioni che il revisore abbia ottenuto dalla direzione nell’ambito dell’espletamento delle procedure di revisione.

Assirevi, nel Quaderno n. 16/2015, sottolinea che una circostanza che potrebbe rientrare nell’ambito del paragrafo in commento è quella dell’informativa di bilancio di una società soggetta alla altrui direzione e coordinamento, in quanto nella Nota integrativa sono esposti i dati della società controllante tratti dal suo ultimo bilancio approvato.

Per quanto concerne la collocazione del paragrafo dedicato agli “altri aspetti” nell’ambito della struttura della relazione di revisione, questa dipenderà in concreto anche dal contenuto del paragrafo stesso:

  • se con tale paragrafo si intende richiamare l’attenzione dei lettori su un aspetto rilevante al fine di comprendere la revisione contabile svolta sul bilancio, esso andrà collocato dopo il paragrafo dedicato al giudizio sul bilancio e dopo l’eventuale richiamo di informativa;
  • se si intende richiamare l’attenzione dei lettori su aspetti afferenti altri obblighi di reportistica assolti nella relazione di revisione, questo paragrafo potrà essere assorbito nella sezione intitolata “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”;
  • se si intende precisare aspetti afferenti la responsabilità del revisore, o la comprensione da parte dei lettori della relazione di revisione, il paragrafo dedicato agli “altri aspetti” potrà essere collocato in una sezione separata dopo la relazione al bilancio e dopo la relazione sulle altre disposizioni di legge e regolamentari.