29 Maggio 2014

Gli aiuti “de minimis” per l’agricoltura

di Luigi Scappini
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In un precedente intervento ci siamo occupati del Regolamento della Commissione Europea, il n.1407/2013, disciplinante, per il periodo 2014-2020, i cd. “aiuti de minimis”, precisando in quell’occasione come, per espressa previsione normativa di cui al relativo articolo 1, sono esclusi gli aiuti concessi alle imprese operanti tra gli altri nei seguenti settori:

  1. pesca e acquacoltura di cui al Regolamento n.104/2000;
  2. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE e con esclusione di quelli relativi alla pesca e acquacoltura;
  3. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel caso in cui alternativamente: l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ancoro prima di definire l’ambito di applicazione della disciplina in oggetto è necessario precisare come per prodotto agricolo debba intendersi quelli elencati nell’Allegato I del Trattato CE, con l’eccezione di quelli della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento n.104/2000.

Per i settori aventi a oggetto i prodotti agricoli come sopra definitivi, il Legislatore comunitario ha emanato un Regolamento ad hoc, il n.1408/2013, sempre del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2014 che, all’articolo 1 precisa come essi si applichi agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a eccezione dei seguenti aiuti:

  • aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
  • aiuti per attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  • aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Anche in questo caso, possono accedere agli aiuti “de minimis” le imprese intese come “qualsiasi entità che eserciti attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”.

Si considerano, ai sensi dell’articolo 2, quali imprese uniche l’insieme delle imprese fra le quali sussiste almeno una di queste condizioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Parimenti, vengono replicate le deroghe viste in sede di commento del Regolamento n. 1407/2013 e riguardanti le imprese operanti in più settori, e alla cui analisi già fatta si rimanda.

L’aiuto è individuato nella misura massima di euro 15.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari. L’esercizio finanziario, ai sensi dell’aticolo 3, paragrafo 5, è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

Sempre l’articolo 3 prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese operanti nel settore dei prodotti agricoli non può superare un determinato limite, che per quanto concerne l’Italia è stabilito in 475.080.000 euro. Ai fini della verifica sia del massimale singolo che di quello nazionale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro.

Nell’ipotesi di operazione straordinaria, nello specifico di fusioni o acquisizioni, ai fini della verifica dell’eventuale capienza rispetto al massimale, si deve avere riguardo di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. In ipotesi di scissione gli aiuti concessi prima sono assegnati all’impresa che ne ha fruito. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con l’articolo 5 vengono statuite le regole relative ai possibili cumuli con altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti dalle imprese.

In particolare, al paragrafo 1 viene previsto che se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, il totale degli aiuti fruiti non può ecceder il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, pari a 200.000 euro.

Nel caso in cui un’impresa operi anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento n.1408/2013 possono essere cumulati con quelli specifici a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento n. 875/2007, fermo restando il divieto e la vigilanza dei singoli Stati a che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti concessi ex Regolamento n. 875/2007.

Da ultimo si evidenzia come l’aiuto si consideri concesso nel momenti in cui viene accordato il diritto a ricevere gli aiuti, a prescindere dalla reale data di erogazione degli stessi.