6 Luglio 2016

Gli adempimenti per le sportive: defibrillatori e certificati medici

di Guido Martinelli
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I temi legati alla obbligatorietà o meno della richiesta del certificato medico ai partecipanti e della disponibilità, a partire dal prossimo 20 luglio, di un defibrillatore e di personale addestrato durante le attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche continuano a essere “bollenti” nel mondo dello sport.

Già abbiamo dato notizia della recentissima circolare del CONI in materia in materia, ma ulteriori riflessioni si impongono ripartendo da quanto già riportato in quella sede.

Il primo dubbio che ci si pone, sotto il profilo strettamente giuridico, è se possa una circolare amministrativa “derogare” ad un obbligo previsto da una legge dello Stato (articolo 7, comma 11, D.L. 158/2012) in materia di certificazione sanitaria e che, pertanto, in caso di incidente derivante dall’attività, la società sportiva organizzatrice possa effettivamente dichiararsi esente da responsabilità non avendo richiesto il certificato sulla base della circolare del CONI.

Il secondo è se questa elencazione possa individuare, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, l’area delle società sportive non tenute agli obblighi di detenzione dei defibrillatori semiautomatici e della formazione degli addetti relativi in quanto attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Si ricorda come l’articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013 esonera dall’obbligo del defibrillatore una serie di attività sportive (tutte già ricomprese nell’elenco della circolare CONI) con norma aperta in quanto conclude allargando l’agevolazione agli “sport assimilabili”. A questo punto, sulla base della circolare del CONI appaiono come sport a “ridotto impegno cardiocircolatorio” anche il golf e il biliardo sportivo. La conseguenza logica dovrebbe essere, a questo punto, che i circoli golf e le sale biliardo non dovrebbero essere tenute neanche alla attivazione del dispositivo salvavita oltre a non dover richiedere il certificato medico ai non agonisti. Ma sorge spontanea una domanda: il circolo golf dotato di piscina e sala di muscolazione, dove vengono, invece, praticate attività a rischio cardiocircolatorio potranno effettivamente non installare il salvavita? Responsabilmente si ritiene che la deroga all’obbligo del defibrillatore possa essere attivata esclusivamente in quei circoli golf (ammesso che ce ne siano) dove i soci possono praticare esclusivamente questa disciplina sportiva.

A poco più di due settimane dalla entrata in vigore della norma non sappiamo ancora come comportarci per le attività sportive svolte all’esterno di impianti sportivi (orienteering, campestri, cicloturistiche, eccetera). In questo caso dove dovrà essere installato il defibrillatore per garantire un minimo di efficacia? E ne basterà uno?

Si deve affrontare anche un tema di carattere più generale che coinvolge la disposizione di cui all’articolo 2050 del codice civile. La norma disciplina la responsabilità per “attività pericolosa” (si ricorda che per la giurisprudenza, ad esempio, costituiscono attività pericolose quelle del tiro, qui esentate dal certificato – vedi tra tutte le sentenze della Corte di Cassazione 28.09.1964 n. 2242 e 30.11.1977 n. 5222) per le quali chi cagiona un danno ad altri “è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. La circostanza che, in questo caso, non sia stato richiesto un certificato preventivo siamo sicuri non produca comunque una responsabilità del gestore della linea di tiro che non chieda il certificato sulla base di un documento di natura amministrativa? Tant’è che la Federazione di appartenenza (l’Unione Italiana tiro a Segno) ha comunque comunicato ai suoi affiliati che tale obbligo permane a prescindere dal contenuto della circolare CONI (e avrebbe fatto bene ad aggiungere che permane l’obbligo della detenzione del dispositivo salvavita).

Non si può, dal versante opposto, fare a meno di sottolineare, con rammarico, come si continua a non affrontare il problema dell’articolo 4 del decreto Balduzzi che disciplina le: “attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, discipline associate o da enti di promozione sportiva”.

In questa fattispecie la partecipazione di “non tesserati” a “manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico – motorio caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare” (tra le quali si elenca: “manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci, di fondo e altre tipologie analoghe”) prevede il rilascio di uno specifico certificato con esami indicati nella norma. Fino ad oggi si ritiene che “pochi” abbiano seguito questo precetto che rimane equivoco nella sua formulazione (se la certificazione specifica è richiesta per i non tesserati e trattasi di manifestazioni “non agonistiche”, i tesserati federali potranno parteciparvi con il semplice certificato del medico di base. Ma una ulteriore riflessione si impone: come può una manifestazione “non agonistica o di tipo ludico – motorio” essere di particolare ed elevato impegno cardiocircolatorio? Allora quale sarà la differenza, per queste discipline, tra attività agonistica e attività non agonistica?)

Il timore è che tutto si risolverà con …. l’ennesima proroga.