27 Gennaio 2014

Gestione complessa per interessi e Rol nel consolidato fiscale

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 96, comma 7, del Tuir, consente che l’eventuale eccedenza di interessi passivi che si genera in capo ad una società aderente al consolidato fiscale possa essere portata in diminuzione del reddito imponibile complessivo della fiscal unit a condizione che, e nei limiti in cui, altre società aderenti al consolidato fiscale generano per lo stesso periodo d’imposta un’eccedenza di Rol; questa regola di compensazione intersoggettiva vale anche per i riporti in avanti delle eccedenze di interessi, mentre non si applica per quelle eccedenze (di interessi e di Rol) che una società ha maturato prima di accedere al consolidato fiscale.

Questo principio generale incontra poi alcuni limiti e condizioni applicative peculiari.

In primo luogo, si può avere il caso della società che in un esercizio produce un’eccedenza di interessi attivi rispetto agli oneri finanziari; ebbene, gli interessi attivi eccedenti possono essere portati in compensazione di eventuali eccedenze di interessi passivi pregressi, ma solo nell’ambito della stessa società. Non é invece prevista la possibilità di compensare eccedenze di interessi attività di una consolidata con interessi passivi di altre società della fiscal unit (Assonime Circolare n. 46/2009).

La società che matura nel periodo un’eccedenza di interessi passivi può attribuirla al consolidato fino a concorrenza di eccedenze di Rol di altre consolidate che non siano utilizzate o trattenute in proprio; quindi, in caso di incapienza o indisponibilità di eccedenze di Rol di altre società, l’eccedenza di interessi passivi resta nella sfera individuale della società che l’ha maturata. Questa eccedenza sarà riportata in avanti e potrà essere, in prima battuta, dedotta in proprio dalla stessa società se questa maturerà delle eccedenze di Rol negli esercizi successivi, o in mancanza potrà essere trasferita al consolidato se negli esercizi seguenti altre imprese aderenti alla fiscal unit avranno prodotto e messo a disposizione delle nuove eccedenze di Rol. Naturalmente, questo trasferimento al consolidato non vale per eccedenze di interessi generate prima dell’ingresso nella fiscal unit, le quali saranno deducibili solamente in proprio e nei limiti in cui la società produrrà singolarmente eccedenze di Rol.

Per contro, la società che nell’esercizio produce una eccedenza di Rol è libera di trasferirla o meno al consolidato; però, se non la trasferisce al consolidato nell’esercizio della sua formazione (per assenza di eccedenze di interessi, o per scelta) la può riportare in avanti solo individualmente, e quindi potrà utilizzarla esclusivamente in proprio, senza poterla più trasferire al consolidato negli esercizi seguenti (CM n. 19/2009).

Si ha poi il caso particolare della società consolidata che genera nell’esercizio un’eccedenza di interessi passivi, e che nel contempo ha anche delle perdite fiscali pregresse ante-consolidato. L’Agenzia delle Entrate (CM n. 19/2009) ha in questo caso fornito una lettura della norma in chiave antielusiva prevedendo che sarà consentito trasferire al consolidato l’eccedenza di interessi passivi, e quindi dedurla in presenza di corrispondenti altre eccedenze di Rol, solo se e nella misura in cui la stessa società ha prodotto nell’esercizio un reddito imponibile almeno pari alla stessa eccedenza di interessi passivi trasferita. La ratio di questa interpretazione è che, diversamente, si potrebbe generare un fenomeno di aggiramento del divieto di trasferimento al consolidato di perdite fiscali pregresse; ciò in quanto gli interessi passivi indeducibili in via individuale dalla singola società aumenterebbero apparentemente il risultato della consolidata, che sarebbe però compensato con le perdite fiscali pregresse, e poi ridurrebbero per via del trasferimento al consolidato il risultato imponibile complessivo di gruppo, con la conseguenza, appunto, di generare in via indiretta un utilizzo a riduzione del reddito imponibile di gruppo delle perdite fiscali ante consolidato di una società. Assonime osserva poi al riguardo che questa interpretazione, se applicata in modo generalizzato, rischia di penalizzare quelle società che pur avendo perdite fiscali pregresse producono anche perdite fiscali di periodo che trasferiscono al consolidato; in questo caso, non essendovi reddito individuale positivo compensabile con le perdite pregresse della singola società, parrebbe logico consentire il trasferimento delle eccedenze di interessi senza incontrare il limite suddetto; sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate non si è sinora espressa.