23 Maggio 2017

Fusione di Sdc in ente non commerciale con tassazione delle riserve

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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La materia oggetto della risoluzione 27/E/2017 attribuisce all’Agenzia delle Entrate una delle (poche) occasioni per approfondire il tema delle fusioni che interessano gli enti di cui al primo libro del codice civile e che, fiscalmente, abbiano natura non commerciale.

L’ordinamento sportivo ha già da tempo contemplato operazioni di questa natura, disciplinandone gli effetti sportivi nell’ambito dei propri regolamenti. Va detto che, in quest’ambito, contrariamente alla fattispecie trattata dalla risoluzione in commento, le operazioni di fusione avvengono tra soggetti che possono anche avere natura diversa, società di capitali e associazioni, ma hanno finalità ontologicamente omogenee in quanto avvengono sempre tra soggetti per i quali è esclusa la finalità lucrativa o comunque la distribuzione di utili tra i soci; pertanto, la trasformazione ha natura omogenea.

Qui il caso è senza dubbio insolito e diverso in quanto presuppone una società di capitali che viene incorporata all’interno della Fondazione che già ne deteneva il 100% del capitale sociale. La particolarità consiste nel fatto che a seguito della fusione la Fondazione continua a non svolgere alcuna attività commerciale.

Sulla legittimità dell’operazione non vi sono dubbi, dal momento che, come anche ricordato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 52 del novembre 2004, l’operazione si sostanzia, di fatto, in una trasformazione del soggetto incorporato da società di capitali a un ente di cui al primo libro del codice civile senza scopo di lucro.

In materia fiscale si rendono, quindi, applicabili le disposizioni previste in tema di trasformazione, e, nello specifico, l’articolo 171 del Tuir che disciplina, per l’appunto, la trasformazione eterogenea. Questa disposizione appare sufficientemente chiara per quanto riguarda la sorte dei beni della società, che, se non confluiscono nell’eventuale ramo commerciale del soggetto risultante dall’operazione, si considerano realizzati in base al valore normale. Qualche perplessità desta, invece, la sorte delle riserve (il caso oggetto della risoluzione riguarda una riserva da rivalutazione ex D.L. 185/2008, con il quale la società aveva ottenuto il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli immobili attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva).

Secondo quanto prevede la seconda parte del comma 1 dell’articolo 171 del Tuir, le riserve sono assoggettate a tassazione:

  • nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  • nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non sono iscritte in bilancio.

In proposito, la risoluzione osserva che il primo presupposto risulterebbe soddisfatto solo quando il soggetto trasformato (e cioè la fondazione incorporante) svolgesse anche un’attività commerciale.

Il percorso logico seguito dall’Agenzia delle Entrate appare comprensibile: per consentire l’irrilevanza fiscale è necessario che si mantenga la continuità nell’attività commerciale svolta. Non si può non sottolineare, però, che il tenore letterale della norma sarebbe comunque rispettato anche qualora, nel bilancio complessivo dell’ente non commerciale, le riserve venissero utilizzate per coprire utili derivanti dalla gestione istituzionale del soggetto.

Il documento di prassi non approfondisce, poi, la circostanza che l’ente non commerciale cui vengono attribuite le riserve della società incorporata, per disposizione statutaria non possa mai distribuire utili o riserve anche qualora dovesse addivenire allo scioglimento. Per l’Agenzia delle Entrate il mutamento di regime – da commerciale a istituzionale – è di per sé una condizione sufficiente per non consentire più il mantenimento del regime di sospensione di imposta (che, come si legge nella risoluzione, non sarebbe suffragato da alcuna disposizione normativa).

Di conseguenza, secondo le Entrate, nel caso in cui l’ente non commerciale risultante dall’operazione straordinaria non eserciti alcuna attività commerciale si verifica, in capo alla società incorporata, la tassazione delle eventuali riserve costituite in sospensione di imposta, per effetto della destinazione a finalità estranee all’attività.

Per l’ente non commerciale incorporante si rende invece applicabile la disposizione contenuta nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 171 del Tuir, sopra riportata. Di conseguenza, devono essere considerate distribuite le eventuali riserve di utili (compresa la riserva in sospensione di imposta), nell’esercizio successivo a quello di trasformazione/fusione.

Le operazioni straordinarie caso per caso