15 Settembre 2015

Fusione e scissione impongono la dichiarazione IMU/TASI

di Fabio Garrini
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Le modalità di presentazione delle dichiarazioni IMU sono descritte dall’art. 13 c. 12-ter del DL 201/11, nel quale viene previsto un termine di presentazione (modificato dal DL 35/13) fissato al 30 giugno dell’anno successivo quello in cui è avvenuta la modifica oggetto di comunicazione; per rinvio operato dal c. 687 della L. 147/13, le stesse regole stabilite per il tributo maggiore sono applicabili anche alla TASI: “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.” Tale aspetto è peraltro stato rimarcato dalle risposte FAQ del 3.6.2014.

In via generale, la presentazione della dichiarazione IMU/TASI non configura operazione che nasconde particolari problematicità, salvo verificare attentamente i casi di esonero. Qualora si presentasse un dubbio circa la necessità di rendere tale comunicazione, quindi, il problema si risolve pragmaticamente presentando il modello ad abundantiam.

Una delle situazioni in cui il modello dichiarazione deve essere presentato è il realizzarsi di operazioni straordinarie di fusione e scissione, al fine di comunicare il mutamento del soggetto che detiene il possesso dell’immobile e, in quanto tale, risulta essere soggetto passivo del tributo.

 

Fusione

In capo alla società risultante dall’operazione di fusione andranno a ricadere anche tutti gli obblighi dichiarativi, avendo a riferimento la data di effetto dell’operazione secondo le regole stabilite dall’art. 2504-bis cc. (ultima data di iscrizione dell’atto di fusione al Registro delle Imprese o altra data in esso indicata).

  • L’avente causa innanzitutto dovrà presentare la propria dichiarazione per comunicare l’acquisizione degli immobili, con le medesime modalità previste in caso di ordinario acquisto dell’immobile.
  • Esso, inoltre, dovrà presentare le dichiarazioni per ciascuna delle società fuse/incorporate (che hanno cessato di esistere a seguito dell’operazione), al fine di comunicare la cessazione del possesso degli immobili; la compilazione di ciascun modello dovrà essere effettuata indicando nella sezione riservata al contribuente i dati della società fusa/incorporata, evidenziando invece i propri dati nella sezione riservata al dichiarante.

 

Scissione

Per esaminare gli effetti della scissione con riferimento ai tributi comunali occorre necessariamente distinguere a seconda del fatto che la società dante causa continui o meno ad esistere a seguito dell’operazione:

  • in caso di scissione parziale, ossia quella forma di scissione che non comporta l’estinzione della scissa, poiché la società dante causa continua ad esistere, ciascun soggetto partecipante all’operazione provvederà a porre in essere i rispettivi adempimenti dichiarativi alla stregua di una ordinaria operazione di cessione dell’immobile;
  • in caso di scissione totale, ossia l’operazione che comporta l’estinzione della società scissa, ciascuna delle società risultanti dall’operazione dovrà presentare la propria dichiarazione in relazione agli immobili ricevuti, con riferimento alla data di effetto dell’operazione. Inoltre, una delle società beneficiarie dovrà presentare la dichiarazione per conto della scissa per segnalare la perdita di possesso degli immobili. Analogamente all’avente causa nel caso di fusione, la beneficiaria designata per porre in essere tale adempimento dovrà indicare i propri dati nella sezione relativa al dichiarante ed i dati della società scissa nella sezione riservata ad accogliere i dati del contribuente.

 

Trasformazione

La trasformazione di una società non comporta una modifica soggettiva, in quanto non avviene alcun trasferimento di possesso degli immobili: infatti, l’istituto della trasformazione non dà luogo né all’estinzione della società, né alla costituzione di un nuovo soggetto, ma al contrario si tratta di un mutamento del soggetto esistente, che viene ad assumere una diversa veste giuridica. Tale operazione, pertanto, non va ad incidere sulla continuità della titolarità delle situazioni giuridiche preesistenti alla trasformazione.

Non essendovi state variazioni di titolarità, né tantomeno eventi tali da incidere sull’ammontare dell’imposta, non è dovuta la presentazione della dichiarazione; sembra però opportuno (si ribadisce, non obbligatorio) presentare la dichiarazione al fine di comunicare i dati mutati del soggetto titolare dell’immobile.