7 Giugno 2016

Fornitura di beni con installazione o montaggio nel Regno Unito

di Marco Peirolo
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L’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993 stabilisce che costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili IVA, “le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto”.

Non sempre, però, il cessionario, benché soggetto passivo IVA, è tenuto ad assoggettare ad imposta l’operazione, essendo necessario verificare se lo Stato membro di destinazione dei beni, cioè quello in cui gli stessi vengono installati o montati, applica la procedura semplificata, che esclude l’obbligo di identificazione ai fini IVA del fornitore siccome l’imposta è dovuta dal cessionario, con il meccanismo del reverse charge.

Nel caso del Regno Unito, le istruzioni sull’applicazione dell’IVA per le forniture intracomunitarie di beni con installazione o montaggio in tale Stato membro sono contenute nel “VAT Notice 725: the single market”, pubblicato il 3 gennaio 2014.

Nei punti 11.1 e 11.2 si afferma, in linea con l’art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, che “a supply of installed or assembled goods occurs when you supply goods and there is a contractual obligation for you to install or assemble the goods for your customer. For example a supplier of studio recording equipment where the supply involves installation at the customer’s studio” e che “the supply takes place where the installation or assembly of the goods is carried out”.

È importante sottolineare che “the movement of the goods (eg the component parts) between Member States as part of a supply of installed or assembled goods is not treated as a supply of own goods. Consequently there is no acquisition in the Member State of installation or assembly” (punto 11.5). Ciò significa che il fornitore, per i component inviati nel Regno Unito ai fini della loro installazione o montaggio, non realizza un trasferimento per esigenze della propria impresa, che si qualifica come non imponibile IVA in Italia ai sensi dell’art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, in quanto imponibile nel Regno Unito ai sensi dell’art. 21 della stessa Direttiva, previa identificazione ai fini IVA da parte dell’operatore italiano.

Per quanto riguarda la cessione dei beni installati o montati, le istruzioni ricordano che, in via di principio, il fornitore deve identificarsi ai fini IVA nel Regno Unito per assolvere l’IVA relativa all’operazione, salvo l’utilizzo della procedura semplificata prevista al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il cliente è identificato ai fini IVA nel Regno Unito;
  • il fornitore è identificato ai fini IVA in altro Stato membro;
  • il fornitore non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA nel Regno Unito per altri motivi.

In pratica, “under the simplified procedure your UK customer is treated as acquiring the goods in the UK and must account for acquisition VAT on the full value of your supply. As a result you are no longer liable to account for VAT” (punto 11.7).

Per utilizzare la procedura semplificata è necessario richiedere l’autorizzazione all’HM Revenue & Customs di Aberdeen.

Nello specifico, le istruzioni precisano che occorre (punto 11.8):

  • emettere la fattura entro 15 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, che include il pagamento del corrispettivo o la consegna del bene installato o montato;
  • informare le Autorità fiscali inglesi dell’intenzione di utilizzare la procedura semplificata, scrivendo al “The Non Established Taxable Persons Unit (NETPU)” dell’HM Revenue & Customs di Aberdeen, specificando:
  • nome, indirizzo e numero di partita IVA del fornitore;
  • nome, indirizzo e numero di partita IVA del cliente inglese;
  • data in cui è iniziata o sarà iniziata l’installazione o il montaggio dei beni;
  • inviare una copia della notifica al cliente inglese in modo da informarlo dell’utilizzo della procedura semplificata e, quindi, della traslazione dell’obbligo d’imposta nei suoi confronti. Tale comunicazione deve essere effettuata entro la data di emissione della fattura al cliente inglese.

Per le successive forniture allo stesso cliente non devono essere effettuate ulteriori notifiche, che restano obbligatorie solo per quelle nei confronti di nuovi clienti inglesi (punto 11.9).