29 Dicembre 2016

Fornitura dello spazio espositivo nel Regno Unito con IVA inglese

di Marco Peirolo
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Nel VAT Notice 741A (Place of supply of services), aggiornato al 28 settembre 2016, le Autorità fiscali e doganali del Regno Unito hanno precisato che la fornitura di uno spazio espositivo nell’ambito di una fiera è da considerare come un servizio relativo ad un bene immobile se non accompagnato da servizi ad esso accessori. Nel punto 7.4, tra i servizi in esame, si richiama, infatti, “the supply of specific stand space at an exhibition or fair without any related services”.

Correlativamente, non si qualifica come servizio immobiliare, essendo soltanto indirettamente collegato ad un bene immobile, la fornitura di uno spazio espositivo nell’ambito di una fiera o di una conferenza se resa come parte di un “pacchetto” che include i servizi che consentono all’espositore di promuovere i propri beni o servizi. Nel punto 7.5 si richiama, in proposito, “stand space at an exhibition or conference when supplied as part of a package with related services that enable the exhibitor to promote their goods or services (eg design, security, power, telecommunications etc.)”.

In considerazione di queste indicazioni, le imprese italiane che partecipano ad una fiera nel Regno Unito ricevono dai soggetti passivi d’imposta inglesi la fattura per la fornitura dello spazio espositivo con l’addebito dell’IVA locale, a meno che – come in precedenza specificato – la fornitura dello spazio espositivo sia parte di un “pacchetto” che include altri servizi idonei a promuovere i beni o servizi dell’impresa espositrice.

In pratica, il Regno Unito considera tali prestazioni come territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione del bene immobile, in applicazione della deroga dell’articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”. La regola, prevista dall’articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base alla quale l’IVA è dovuta nel Paese del committente (nella specie, l’Italia), si applica invece nell’altra ipotesi considerata, cioè quella in cui la fornitura dello spazio espositivo sia parte di un “pacchetto” che include altri servizi idonei a promuovere i beni o servizi dell’impresa espositrice.

Seppure possa comprendersi l’imbarazzo degli operatori nazionali, le indicazioni delle Autorità fiscali e doganali del Regno Unito, riportate nel VAT Notice 741A, devono ritenersi conformi alla normativa unionale.

A questo riguardo, è utile ricordare che l’articolo 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011, introdotto dal Regolamento UE n. 1042/2013, dispone – alla lett. e) del par. 3 – che non rientrano nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili, la cui territorialità è definita dal citato articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità”.

Secondo l’interpretazione di tale disposizione offerta dalla Commissione europea nelle Note esplicative pubblicate il 26 ottobre 2015, “la «messa a disposizione di stand» consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un’esposizione o fiera. Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad “altri servizi correlati”, vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all’espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività” (§ 277).

Più specificamente, secondo la Commissione, “ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), occorrerà operare un distinguo fra l’affitto del solo bene immobile (che, a norma dell’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera h), è considerato relativo a un bene immobile) e la messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati che consentono all’espositore l’esposizione dei prodotti (considerati non relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e))” (§ 278). Peraltro, “i servizi sono considerati come altri servizi correlati alla messa a disposizione di uno stand ai sensi dell’articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), a prescindere dal fatto che siano prestati nell’ambito di un contratto (con la messa a disposizione dello stand) o tramite contratti separati stipulati con il medesimo prestatore” (§ 281).

In definitiva, la fornitura dello spazio espositivo è territorialmente rilevante ai fini IVA nel Regno Unito se l’organizzatore della fiera mette a disposizione dell’impresa italiana lo stand all’interno di tale Paese. Al contrario, se la fornitura dello spazio espositivo è parte di un “pacchetto” che include altri servizi idonei a promuovere i beni o servizi dell’impresa espositrice, si refluisce nella regola generale, con tassazione in Italia mediante il meccanismo del reverse charge.

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Iva nazionale ed estera