3 Aprile 2017

Nuovo format per le “Attestazioni scritte” della direzione

di Fabio Landuzzi
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Con il Documento di ricerca n. 204, che sostituisce il precedente n. 194 (pubblicato a gennaio 2016), Assirevi aggiorna il contenuto delle Attestazioni scritte che devono essere rilasciate dalla direzione della società secondo le indicazioni contenute nel Principio di revisione Isa Italia 580.

L’aggiornamento, che riguarda tanto le Attestazioni scritte da rilasciare nell’ambito della revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio quanto del bilancio consolidato, si è reso necessario in conseguenza delle modifiche introdotte nella disciplina dei bilanci annuali con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 e con l’approvazione definitiva, avvenuta a dicembre 2016, dei nuovi Principi contabili OIC.

In allegato al Documento di ricerca n. 204 di Assirevi sono quindi proposte:

  • l’esempio di lettera di Attestazione relativa al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato predisposti secondo i Principi contabili internazionali (Allegato A);
  • l’esempio di lettera di Attestazione relativa al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato predisposti secondo le norme di legge italiane ed i Principi contabili nazionali (Allegato B);
  • l’esempio di lettera di Attestazione per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato incluso nella Relazione finanziaria semestrale (Allegato C).

Naturalmente, sottolinea Assirevi, i format proposti – i quali sono stati preparati tenendo conto del contenuto dell’esempio di lettera di Attestazione di cui all’Appendice 2 dell’Isa Italia 580 – dovranno essere adattati dal revisore alle singole circostanze che caratterizzano la società oggetto della revisione legale dei conti; tuttavia, osserva Assirevi, le modifiche apportate non devono mai comportare l’eliminazione di attestazioni previste del Principio di revisione Isa Italia 580 oppure previste da altri principi di revisione.

Qual’è la funzione delle lettere di Attestazione scritta? Nella sostanza, con esse la Direzione della società attesta la propria responsabilità con riferimento a due aspetti specifici:

  • l’aver adempiuto alle proprie responsabilità relative alla redazione del bilancio secondo il quadro normativo di riferimento;
  • l’aver fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti ed anche aver consentito l’accesso alle medesime secondo i termini previsti dall’incarico di revisione, nonché aver registrato e riflesso nel bilancio tali informazioni complete.

Inoltre, le lettere di Attestazione servono a dare conferma al revisore – anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1227 e 2049 cod. civ. – della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione del revisore da parte della società, nonché della esattezza e correttezza delle informazioni comunicate verbalmente e perciò riepilogate nella Attestazione scritta.

Stante il contenuto e la funzione delle Attestazioni scritte, non è perciò ammesso che esse siano condizionate dalla Direzione al fatto di essere espresse “al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni”.

Per quanto concerne il contenuto del “nuovo” format di lettera di Attestazione, è interessante soffermarsi su un punto che risulta non modificato nei suoi contenuti sostanziali; riferendosi all’esempio di lettera di Attestazione prevista per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC, al punto 2 dell’Allegato B, quando si tratta del tipo di controllo e di giudizio che il revisore è chiamato ad esprimere sulla Relazione sulla gestione, il testo fa ancora riferimento rispettivamente:

  • al “giudizio di coerenza” delle informazioni in essa fornite con il bilancio d’esercizio (o consolidato); e
  • al fatto che esso “non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge che ne disciplinano il contenuto”.

In via indiretta, parrebbe quindi dedursi che la decorrenza delle modifiche introdotte dall’articolo 17, D.Lgs. 135/2016 all’articolo 14, D.Lgs. 39/2010, ossia dell’indicazione nella relazione di revisione anche di una “dichiarazione” circa “l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”, venga posticipata ai bilanci 2017.

La questione, come si sa, è piuttosto controversa in quanto in questo senso depone la norma transitoria di cui all’articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 135/2016, la quale esonera da questo nuovo obbligo del revisore i bilanci degli esercizi sociali in corso alla data di entrata in vigore del decreto (5 agosto 2016). Tuttavia, secondo altri, poiché tale obbligo è previsto dalla Direttiva 2013/34/Ue e dalla Direttiva 2014/56/Ue, esso sarebbe già in vigore per i bilanci 2016.

Il punto, però, è che tale controllo non sarebbe allo stato coperto da alcuna procedura, in quanto non è stato sinora pubblicato l’aggiornamento del principio di revisione SA Italia 720B. In tal senso si è espresso il CNDCEC nel documento “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” pubblicato lo scorso 21 marzo.

Revisione legale dei conti