17 Ottobre 2013

Flussi esteri a rischio di ritenute bancarie

di Ennio Vial
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L’art.4 del D.L. 167/1990 ha profondamente innovato il regime di monitoraggio degli investimenti esteri attraverso il modulo RW. Una questione particolare attiene alla tassazione alla fonte dei redditi percepiti per il tramite di intermediari finanziari.

Il comma 2, in particolare, precisa che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all’articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

La norma prevede inoltre una applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20% nei casi di seguito elencati:

– per i redditi di capitale indicati nell’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari;

– per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato art. 44;

– per i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente. In questo caso, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l’imposta sostitutiva è applicata sull’intero importo del flusso messo in pagamento.

La norma ha, per certi versi, una portata innovativa in quanto estende l’applicazione della tassazione alla fonte a titolo di imposta o di acconto in molte fattispecie: si pensi al caso dei canoni di locazione degli immobili esteri e addirittura alle plusvalenze immobiliari ove imponibili (ad esempio perché non è decorso il quinquennio di detenzione). Ovviamente, la disposizione impone al contribuente di fornire le informazioni necessarie per calcolare la base imponibile. Ad esempio, se vendo un immobile per 300 mila euro, dovrò comunicare all’intermediario l’ammontare della plusvalenza su cui calcolare il 20% a titolo di ritenuta oppure gli indicherò che, essendo passato il quinquennio di detenzione, la ritenuta non è dovuta, non configurandosi una fattispecie di reddito diverso.

Il problema è capire quando gli intermediari sono tenuti ad operare queste ritenute. Come già evidenziato, la norma contempla tre fattispecie:

– gli investimenti e le attività sono loro affidati in gestione, custodia o amministrazione;

– ovvero nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

La prima fattispecie è relativa al mandato fiduciario o alla fattispecie del mandato a gestire, chiarito nella circolare n.6/E del 19 febbraio 2010 per le attività patrimoniali e nella risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011.

Più delicato è capire cosa si intende per “intervento nella riscossione”. Si deve escludere che il significato sia il mero transito per il canale bancario: se così fosse, ad ogni bonifico proveniente dall’estero dovremmo “bloccare” la banca dall’effettuazione della ritenuta.

L’intervento dell’istituto di credito necessita di un quid pluris rispetto alla canalizzazione del flusso finanziario: sul punto è utile ricordare una “vecchia” versione dell’art. 4 del D.L. 167/1990.

La norma in vigore nel 2002 prevedeva che non sussistesse l’obbligo di segnalare i conti correnti nel modulo RW qualora “i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi”.

Sul punto la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha precisato che “Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero è, pertanto, necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano, dando specificazione nella causale, dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sull’ammontare lordo degli interessi”.

In sostanza, l’intervento nella riscossione non può configurarsi in caso di mera canalizzazione dei flussi attraverso il canale bancario nazionale, richiedendosi peraltro che ci sia una cognizione della banca sulla tipologia di flusso che si trova a veicolare, cognizione che può giungere solo con un incarico specifico affidato dal cliente.