28 Maggio 2016

Risparmio energetico in azienda: rilevazioni contabili o no?

di Viviana Grippo
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L’articolo 2 del D.M. 19.2.2007 stabilisce che la detrazione d’imposta del (55/)65% spetta indifferentemente:

  • alle persone fisiche,
  • agli enti
  • e ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa,

qualora sostengano spese per l’esecuzione di interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, nonché

  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti,

a prescindere dalla categoria catastale, dal titolo di possesso o detenzione.

È necessario, tuttavia, ai fini del diritto all’agevolazione, che gli interventi siano realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento.

Hanno diritto all’agevolazione anche i professionisti i quali, in caso di utilizzo promiscuo del bene, potranno fruire della detrazione anche se le spese sono dedotte nella determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale.

Diversamente, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione non spetta per gli interventi su beni costituenti l’oggetto e non lo strumento dell’attività aziendale.

Gli interventi agevolabili e le relative spese massime agevolabili/sostenibili sono elencate nella tabella che segue:

  INTERVENTO

 DETRAZIONE 65%

 SPESA MASSIMA

 Riqualificazione energetica di edifici esistenti

 €          100.000,00

 €          153.846,15

 Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)

 €             60.000,00

 €             92.307,69

Installazione di pannelli solari

 €             60.000,00

 €             92.307,69

 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

 €             30.000,00

 €             46.153,85

 

Dal punto di vista contabile si sono succedute due diverse interpretazioni.

La prima sostiene che le aziende debbano iscrivere la spesa sostenuta in bilancio/contabilità rilevando il credito verso l’Erario come fosse un credito di imposta.

Aderendo a questa prima teoria, ipotizzando che l’azienda X sostenga costi per la riqualificazione energetica di un edificio avente i requisiti previsti per euro 200.000, occorrerà svolgere le seguenti considerazioni preliminari.

Innanzi tutto confrontare la spesa con il limite, cioè i 200.000 euro con il limite di euro 153.846,15; dal confronto emerge che l’agevolazione compete solo per l’importo massimo di euro 153.846,15. Stabilita la cifra massima occorrerà comprendere quale sia l’importo della spesa agevolato; nel nostro caso il credito sarà pari a euro 100.000, ovvero il 65% di euro 153.846,15.

A questo punto la scrittura contabile da eseguirsi sarà la seguente:

 

Credito per risparmio energetico           a                 Ires                                       100.000,00

 

Come si nota, nonostante il credito possa essere fruito solo in 10 rate e non in un’unica soluzione, secondo questa prima linea di pensiero, esso andrà iscritto per il totale nell’anno di sostenimento delle spese.

Nei singoli 10 anni successivi in cui si usufruirà della agevolazione il credito andrà stornato con abbattimento del debito verso l’Erario:

 

Erario c/Ires                          a                    Credito per risparmio energetico         10.000,00

 

La seconda teoria, ad avviso dello scrivente assolutamente da preferire, sostiene che l’agevolazione non origini un credito di imposta ma solo una detrazione d’imposta, per cui il credito non dovrà essere rilevato in contabilità ma dovrà concorrere alla formazione del risultato fiscale attraverso apposita variazione in dichiarazione.

A sostegno di questa tesi anche un aspetto pratico, ovverosia l’incertezza dell’utilizzo della detrazione che potrà anche risultare impossibile per mancanza di imposte. Questa “incertezza”, rappresenta proprio il dirimente per distinguere la detrazione dal credito di imposta: al credito è permesso il protrarsi nel tempo da una dichiarazione all’altra fino al possibile utilizzo; la detrazione decade se non interamente fruita dal contribuente.