9 Febbraio 2016

La rettifica Iva per variazione dell’utilizzo dei beni

di Alessandro Bonuzzi
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La
detrazione rappresenta uno dei punti cardine su cui si fonda la disciplina dell’Iva; essa, infatti, garantisce la neutralità dell’imposta per i soggetti passivi. L’articolo 19 del D.P.R. 633/1972 ne regola il meccanismo e stabilisce che l’Iva addebitata in via di rivalsa è detraibile, per la parte acquirente, se inerente e afferente.
Deve essere
inerente nel senso che il bene o il servizio acquistato deve essere connesso con l’attività svolta dal soggetto passivo cessionario o committente.
Il requisito dell’
afferenza, invece, riguarda le operazioni a valle connesse al bene o al servizio acquistato. In particolare, la norma prevede che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi afferenti operazioni esenti o escluse dall’Iva.
Pertanto, se, all’atto dell’acquisto, si ritiene che quel bene o servizio sia destinato alla realizzazione di operazioni soggette a Iva non in regime di esenzione si procede a detrarre la relativa imposta assolta.
Tuttavia, può capitare che mutino le condizioni iniziali e che un bene dapprima afferente operazioni che danno diritto alla detrazione sia, successivamente alla dichiarazione Iva con la quale è stata detratta l’imposta, destinato alla effettuazione di operazioni esenti.
In questi casi entra in gioco il meccanismo della
rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972 che mira a correggere eventuali storture derivanti dalla variazione dell’utilizzo del bene o del servizio.
Per quanto riguarda i beni, la rettifica si applica in modo differente a seconda che si tratti di bene non ammortizzabile o ammortizzabile; a tal fine, sono considerati beni ammortizzabili quelli di costo unitario superiore a 516,46 euro e il cui coefficiente di ammortamento fiscale sia inferiore o pari al 25%.
Infatti, per i beni non ammortizzabili, il momento che rileva ai fini della rettifica è quello del
primo utilizzo. Quindi, se il primo impiego è diverso da quello previsto all’atto dell’acquisto, il contribuente deve rettificare l’Iva. Ciò accade, ad esempio, quando si pensava di utilizzare il bene per il compimento di operazioni non soggette, invece, lo si utilizza per la prima volta per effettuare operazioni imponibili che danno diritto alla detrazione; nel caso si avrà un rettifica a favore.
Diversamente, i beni ammortizzabili soggiacciono a un ben definito
periodo di osservazione durante il quale, se si verifica il cambio di destinazione, si deve operare la rettifica. In particolare, essa è prevista in queste due situazioni:
  1. quando il cambio di destinazione si verifica al primo impiego. In questo caso la rettifica riguarda tutta la detrazione inziale;
  2. quando il cambio di destinazione si verifica nei 4 anni successivi rispetto all’entrata in funzione del bene (gli anni successivi diventano 9 se si tratta di fabbricati i quali, ai fini della rettifica, sono sempre considerati beni ammortizzabili). In questo caso la detrazione iniziale va rettificata in proporzione agli anni mancanti al termine del periodo di osservazione.

La rettifica originata dal mutamento dell’utilizzo è denominata
specifica in quanto fa riferimento al singolo bene o servizio e opera nei casi in cui l’imposta è stata
interamente detratta o non detratta all’atto dell’acquisto.

 
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