4 Luglio 2015

Reteazioni: la Legge Delega riscrive le regole

di Giancarlo Falco
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Lo scorso 27 giugno è finalmente approdato alla Camera dei deputati lo Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

 

Tra i dettami di maggior rilievo vi è sicuramente quello volto ad armonizzare le disposizioni sull’applicazione dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari, con l’obiettivo, dichiarato dal Legislatore in sede di riforma, di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione.

In coerenza con i principi di delega di cui all’art. 6, comma 5, lett. d), gli artt. 2 e 3 dello schema di decreto introducono disposizioni nuove volte ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione – coerentemente con le finalità di lotta all’evasione fiscale e contributiva – in particolare procedendo ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniale a carico del contribuente intento ad avvalersi del predetto istituto, nonché ad una revisione della disciplina sanzionatoria, prevedendo, a tal fine che i ritardi di breve durata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l’automatica decadenza dal beneficio.  

Come chiarito pure nella relazione illustrativa al decreto, dunque, le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di portare ad un incremento del numero di soggetti che decideranno di aderire a tali forme di definizione agevolata del debito, e ad una contestuale riduzione del numero di omessi o tardivi versamenti, dal momento che sarà più semplice rispettare le scadenze più diluite nel tempo.

Queste in particolare le novità più rilevanti per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate:

  • è stato ampliato il numero minimo di rate trimestrali concedibili a seguito di avviso bonario, che dovrebbe passare dalle 6 attuali ad 8 (se l’importo non supera i 5 mila euro);
  • in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici;
  • sono state sostituite le varie disposizioni sul mancato pagamento delle rate successive alla prima con un’unica norma che regola in via generale la conseguenza degli inadempimenti; 
  • viene introdotto il principio del lieve inadempimento, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

Agenzia delle Entrate

Art. 2 Decreto attuativo

  1. Sostituzione art. 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 – Rateazione delle somme dovute

Vecchio art. 3-bis

Numero massimo di rate concesse 6

Nuovo art. 3-bis

Numero massimo di rate concesse 8

  1. Sostituzione art. 8 D.Lgs. n. 218/1997 – Accertamento con adesione

Vecchio art. 8

  • Numero minimo di rate concesse 8
  • Numero massimo di rate concesse 12

Nuovo art. 8

  • Numero minimo di rate concesse 8
  • Numero massimo di rate concesse 16
  • Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre

Art. 3 Decreto attuativo – Lieve inadempienza

È introdotto il principio della lieve inadempienza con la possibilità di salvare il beneficio della dilazione del debito pagando il totale arretrato.

  • Margine di tolleranza: 5 giorni dalla scadenza

Sul fronte dei rapporti con Equitalia, per rispondere con maggiore velocità e snellezza alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’Agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà.

Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

Altra importante novità è quella relativa ai rateizzi decaduti: rispetto alle regole attuali, infatti, è sempre possibile richiedere un nuovo rateizzo purché vengano prima saldate tutte le rate scadute non pagate.

A fronte di tale vantaggio vi è, però una ulteriore modifica rappresentata dal fatto che il numero massimo di rate non pagate al fine di non incorrere nella decadenza del beneficio della rateazione si riducono da 8 a 5.

Agente della riscossione Equitalia

Art. 10 Decreto attuativo

  1. Modifica art. 19 D.p.r. n. 602/1973
  • Comma 1: la dilazione è concessa fino a 72 rate mensili anche per i debiti superiori a Euro 50.000, salvo presentazione di idonea documentazione comprovante la temporanea situazione di difficoltà economica;
  • Comma 1-quater:
  • Comma 3 lett. c): è ridotto da otto a cinque il numero di rate impagate che determinano la decadenza della rateazione. È possibile recuperare il piano di rateazione precedentemente ottenuto onorando tutte le rate scadute con conseguente strutturale ampiamento delle dilazioni.

 

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