22 Ottobre 2014

La responsabilità per i debiti verso i dipendenti nell’affitto d’azienda

di Sergio Pellegrino
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Un tema indubbiamente delicato nell’ambito del
contratto d’affitto d’azienda è quello legato alla
responsabilità che sorge in capo all’affittuario per i debiti verso i dipendenti contratti dal titolare del complesso aziendale.
Anche l’
affitto d’azienda, infatti, comporta la continuazione dei rapporti di lavoro in essere, in virtù dell’applicabilità anche a questa tipologia contrattuale della disposizione dell
’art. 2112 del Codice civile, che fa riferimento al “trasferimento d’azienda” in senso lato. 
L’affittuario è
obbligato in solido con l’affittante per tutti i crediti che il lavoratore dipendente aveva al
momento del trasferimento dell’azienda, a condizione però di averne avuto conoscenza all’atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri contabili obbligatori.
I
diritti che il dipendente vanta nei confronti dell’affittuario sono gli stessi che avrebbe potuto vantare nei confronti del datore di lavoro, in termini di continuità del rapporto, trattamento economico, qualifica, ferie, e così via.
Anche nel caso in cui il
rapporto di lavoro non prosegua, l’affittuario è solidalmente responsabile con l’affittante per tutti i crediti maturati dal lavoratore.
Esattamente come avviene nel caso della cessione d’azienda, anche nel caso dell’affitto che interessa complessi aziendali con
più di 15 dipendenti sussiste in capo ad affittante e affittuario l’obbligo di
informare le rappresentanze sindacali circa gli effetti dell’affitto, con particolare riferimento alle conseguenze per i lavoratori e motivi del trasferimento, nonché le misure adottate nei loro confronti, dando comunicazione dell’affitto d’azienda (o anche di una sola intesa vincolante),
almeno 25 giorni prima.
Una questione che pone qualche dubbio dal punto di vista operativo è quella relativo al
saldo del tfr.
Su questo aspetto con una pronuncia piuttosto risalente – la
sentenza n. 9189/1991–  la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale del
trattamento di fine rapporto deve rispondere esclusivamente il datore di lavoro che sia titolare dell’impresa al momento dell’effettiva risoluzione del rapporto.
La prevalente giurisprudenza di merito segue però un
orientamento diverso, e decisamente più convincente, ritenendo che
l’affittuario risponda in solido anche per le quote maturate nel periodo in cui i lavoratori erano alle dipendenze del titolare dell’azienda.
Ma l’ulteriore ragionamento da sviluppare è quello relativo all’applicabilità dell’
art. 2112 del Codice civile anche quando
azienda e dipendenti fanno il percorso inverso, ritornando al titolare al termine del contratto d’affitto.
La Suprema Corte ha espresso in diverse pronunce il principio che
tale responsabilità solidale sussiste, e quindi tocchi in questo caso all’ex-affittante
farsi carico dei debiti contratti dall’affittuario verso i lavoratori in vigenza del contratto d’affitto d’azienda. Non solo,
dovranno essere continuati anche i nuovi rapporti di lavoro nel frattempo attivati.
Per evitare un rischio di questo tipo è quindi opportuno che
l’affittante si tuteli introducendo nel contratto clausole che gli consentano, quantomeno, di essere
indennizzato laddove questa evenienza si verifichi effettivamente, attesa la difficoltà di poterlo “garantire” in altro modo.