1 Agosto 2015

Il regime dei minimi anche per l’anno 2015

di Luca Mambrin
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Come oramai noto la Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014 ha introdotto il nuovo regime forfetario, operativo dal 1 gennaio 2015, regime agevolato che va a sostituire:

  • il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della Legge 388/2000;
  • il regime dei minimi ex. art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011;
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” ex art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011.

Tuttavia, per coloro che usufruivano del regime dei minimi è stata prevista una clausola di salvaguardia, consentendo a tali soggetti di continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale, ovvero il termine del quinquiennio dall’inizio dell’attività o il compimento del trentacinquesimo anno d’età.

L’art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) convertito dalla Legge n. 11/2015 ed entrato in vigore dal 28 febbraio 2015 contiene, tra le altre, un’importantissima disposizione che deroga a quanto disposto dall’art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015: l’abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015. Posticipando di fatto di 1 anno l’abrogazione del regime dei minimi, la nuova norma ne prevede la proroga al 31/12/2015: pertanto per chi intende iniziare una nuova attività nel corso di quest’anno può ancora decidere se applicare, verificandone i requisiti:

  • il regime dei mimini;
  • il regime forfetario.

La proroga non riguardava invece coloro che nell’anno 2014 avevano adottato il regime contabile agevolato ex art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011 e coloro che avevano adottato il regime dei forfettini ex art. 13 della Legge n. 388/2000: tali soggetti, sempre nel rispetto dei requisiti potevano aderire “naturalmente”, quindi senza dover esercitare alcuna opzione espressa al nuovo regime forfetario, oppure optare per un regime ordinario.

Da un punto di vista operativo la norma, pur accolta con grande favore, lasciava alcune questioni aperte soprattutto per coloro che alla data di conversione del Decreto Milleproroghe avevano già iniziato l’attività applicando il regime ordinario e si sono ritrovati ad avere la possibilità di poter adottare il regime dei minimi (che da molti punti vista rimane quello maggiormente conveniente).

In tale contesto utile è la recente R.M. 67/E/2015 che ha fornito alcuni chiarimenti proprio in relazione agli adempimenti da porre in essere per un contribuente che ha iniziato l’attività nel 2015, prima del 28/02/2015, ed abbia optato per un regime ordinario (non avendo i requisiti per optare per il regime forfetario) ed invece si accorga di poter aderire al regime dei minimi.

Innanzitutto, in merito alla possibilità di avvalersi, rispettandone i requisiti, del regime dei minimi dal 1 gennaio 2015 l’Agenzia ha richiamato le regole generali previste dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 442/1997 secondo il quale l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili:

  • si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente;
  • si desumono dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
  • la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività;
  • il contribuente è tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata; nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva la scelta è comunicata “con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto”.

Nel caso di specie quindi coloro che intraprendono un’attività nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014 (Decreto Milleproroghe), laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo  le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni (quadro VO) del modello Iva. Tale facoltà viene riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014.

Il contribuente, al fine di regolarizzare le fatture che sono state emesse con addebito di Iva e rettificare l’Iva a credito detratta sugli acquisti deve:

  • entro trenta giorni dalla pubblicazione della R.M. 67/E/2015 (quindi entro il 22/08/2015) o
  • entro la prima liquidazione Iva successiva,

apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta.

In particolare dovrà:

  • per le operazioni attive emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente;
  • effettuare la variazione in aumento a rettifica dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.

L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992.

Infine l’Agenzia ha precisato che l’acquirente/committente che riceve le note di credito è tenuto a registrarle, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.