9 Febbraio 2016

Prime istruzioni del Ministero del Lavoro sulle collaborazioni

di Luca Vannoni
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A più di un mese dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle collaborazioni coordinate e continuative previste dagli artt. 2 e 54 del D.Lgs. 81/2015, il Ministero del Lavoro, con circolare 3 del 1° febbraio 2016, ha fornito le prime indicazioni operative per il personale ispettivo.

Ricordiamo che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto, fermo restando la possibilità di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa: in riferimento a tali rapporti di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In virtù di tale disposizione, le collaborazioni vigenti al 1° gennaio 2016, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto, saranno soggette alla disciplina del lavoro subordinato se caratterizzate da una forte rilevanza dell’organizzazione del lavoro, in particolare per quanto riguarda i tempi e il luogo della prestazione.

Tali condizioni devono sussistere congiuntamente.

Riguardo all’applicazione delle regole del lavoro subordinato, la circolare ministeriale evidenzia che la formulazione utilizzata dal legislatore, “di per sè generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”. In chiave ispettiva, secondo il Ministero, il meccanismo previsto dall’art. 2 ha inteso far derivare le medesime conseguenze ad una riqualificazione del rapporto, “semplificando di fatto l’attività ispettiva che, di fatto, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero – organizzazione”.

La contestazione dell’etero-organizzazione in sede ispettiva si accompagnerà dall’irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione).

La disposizione relativa all’etero-organizzazione non si applica alle ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (ipotesi previste da CCNL, iscrizione albi professionali, componenti organi amministrazione, collaborazioni istituzionali associazioni sportive), fermo restando la possibilità che tali rapporti siano oggetto di una riqualificazione in termini di subordinazione: a tal fine non sarà sufficiente verificare una etero organizzazione del lavoro, ma una vera etero direzione, caratteristica fondante del lavoro subordinato.

Riguardo alla stabilizzazione, prevista dall’art. 54 del D.Lgs. 81/2015, due sono stati i chiarimenti del Ministero del Lavoro:

  1. se la procedura di stabilizzazione è avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione;
  2. la procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Complessivamente, la circolare non sembra approfondire molte delle questioni connesse con la nuova regolamentazione, anche perché a breve avremo una modifica di notevole importanza: il disegno di legge sul lavoro autonomo presentato dal Governo prevede una modifica dell’art. 409 c.p.c., in base al quale la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa. L’effetto è quello di escludere le collaborazioni etero organizzate dalle collaborazioni coordinate e continuative, così da trasformare l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 in norma prevalentemente “sanzionatoria” (così come fa il Ministero del Lavoro) e non come fonte di una possibile fattispecie autonoma di collaborazioni coordinate e continuative.