3 Ottobre 2015

Le peculiarità ed i requisiti dell’attività di incaricato alle vendite

di Laura Mazzola
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Un’attività che pare non conoscere crisi nel nostro Paese è quella dell’incaricato alle vendite a domicilio.

Si tratta di un’attività che, grazie alla possibilità di non prevedere vincoli di subordinazione e di orari, si rivolge ad una consistente platea di persone: dagli studenti ai pensionati, dai lavoratori part-time a quelli full-time che hanno necessità di “arrotondare” il loro stipendio.

Vediamo, di seguito, quali sono le peculiarità ed i requisiti per accedere a questa attività, disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/1998 e della Legge 173/2005, e la forma contrattuale prevista.

La figura dell’incaricato alle vendite a domicilio, impiegata dalle aziende che operano nella vendita diretta di prodotti ai consumatori finali, è riferita all’attività di vendita di prodotti a mezzo di dimostrazione e party plan.

Risultano esclusi dalla normativa in materia di vendita a domicilio le attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali, di:

  • prodotti o servizi finanziari;
  • prodotti o servizi assicurativi;
  • contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.

L’incaricato alle vendite a domicilio deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita, per cui non può:

  • essere stato dichiarato fallito;
  • aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza

L’articolo 4, L. 173/2005, contiene una serie di disposizioni riguardanti la forma contrattuale del rapporto tra impresa ed incaricato alla vendita.

In particolare, il rapporto tra i due soggetti può essere contraddistinto sia dall’elemento della subordinazione sia da quello dell’autonomia dell’incaricato.

Viene lasciata ai privati ampia libertà di scelta, pur individuando nel “contratto di agenzia” la tipologia di riferimento nel caso in cui l’incaricato non abbia vincolo di subordinazione, mentre, nel caso di presenza di un vincolo, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro utilizzato dall’impresa esercente la vendita a domicilio.

La legge prevede inoltre la possibilità per l’incaricato di svolgere l’attività senza stipulare il contratto di agenzia, quando tale attività sia svolta in maniera abituale ma non esclusiva, oppure quando, pur essendo svolta in maniera occasionale, questa avvenga su incarico di una o più imprese.

L’articolo 4 dispone altresì, in ordine ai contenuti del rapporto impresa – incaricato, che:

  • l’incarico senza vincolo di subordinazione deve essere provato per iscritto e può essere oggetto di rinuncia o di revoca sempre per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo;
  • il diritto di recesso dall’incarico può essere esercitato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di incarico. In tale caso l’incaricato dovrà restituire a sua cura le spese, i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa restituirà le somme ricevute da quest’ultimo. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti;
  • l’incaricato non è soggetto ad alcun obbligo d’acquisto di materiali, beni e servizi non strettamente inerenti la propria attività di vendita;
  • in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, l’incaricato, dietro restituzione dei beni ottenuti, ha diritto alla rifusione in misura non inferiore al 90% del prezzo di beni e materiali integri posseduti;
  • l’incaricato ha l’obbligo di attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante, con conseguente responsabilità nel caso si verifichino danni derivanti da condotte difformi;
  • l’incaricato non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione, né di concedere sconti o dilazioni di pagamento;
  • il compenso è costituito da una provvigione sulla transazione conclusa.

In un prossimo intervento verranno approfonditi i temi relativi all’inizio dell’attività, all’imposizione diretta, all’imposizione indiretta e agli aspetti previdenziali.