2 Dicembre 2015

Patent box: primi chiarimenti su accesso e modalità di applicazione

di Alessandro Bonuzzi
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Il Patent box può finalmente partire.

Ieri, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, pubblicato il provvedimento n.154278, che indica le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di ruling, e la circolare n. 36/E, con la quale vengono forniti i primi chiarimenti sulle modalità e sugli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione, sulle perdite prodotte e sulla disciplina delle operazioni straordinarie nell’ambito dell’agevolazione nonché sulle modalità di accesso alla procedura di ruling.

È appena il caso di ricordare che il Patent box è un regime fiscale di favore a cui possono accedere, mediante esplicita opzione, tutte le imprese che esercitano un’attività di ricerca e sviluppo idonea ad accrescere il valore di un bene immateriale.

Il beneficio consiste nella detassazione di una quota del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene immateriale e, in particolare, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei medesimi beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

 

L’opzione: modalità e effetti

La circolare n.36/E ricorda che, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione per il regime è comunicata all’Agenzia secondo le modalità e i termini indicati con il provvedimento dello scorso 10 novembre e avrà effetti dal periodo d’imposta di comunicazione e per i successivi quattro.

A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione dovrà essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d’imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

Il documento di prassi, poi, precisa che se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse risultare possibile o conveniente fruire dell’agevolazione, il contribuente non avrà comunque conseguenze.

 

L’accordo di ruling

L’articolo 1, commi 39 e 40, della L. 190/2014, nonché le relative disposizione attuative del D.M. 30 luglio 2015, stabiliscono che, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, il conseguente contributo economico al reddito complessivo dell’impresa deve essere determinato sulla base di un apposito accordo di ruling

Diversamente, la procedura di ruling è opzionale in caso di utilizzo indiretto nonché di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione del bene immateriale agevolabile. In particolare, mediante l’accordo di ruling possono essere determinati sia il reddito agevolabile derivante dall’uso indiretto del bene immateriale che la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa, realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo.

Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla norma istitutrice e dal relativo decreto attuativo, il provvedimento di ieri rende noto che per avviare la procedura di ruling le imprese devono inviare all’Agenzia un’apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’Ufficio, contenente alcune informazioni relative:

  • al contribuente;
  • all’oggetto dell’accordo preventivo, consistente nel calcolo del reddito derivante, alternativamente, dall’utilizzo diretto, indiretto o dalla cessione del bene immateriale;
  • alla tipologia di bene immateriale;
  • alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta.

Una copia dell’istanza e della relativa documentazione dovrà essere prodotta anche su supporto elettronico. La documentazione relativa all’istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’Ufficio, che rilascerà un’attestazione di avvenuta ricezione.

Conclusa la fase istruttoria, l’Agenzia inviterà l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Amministrazione e di un responsabile dell’impresa.

 

Le perdite da Patent box

Lo sfruttamento dei beni immateriali può generare una perdita anziché un reddito; ciò accade evidentemente quando i costi di ricerca e sviluppo superano i ricavi. Nel silenzio della norma la circolare in commento fornisce i seguenti indirizzi.

  1. Quando, a seguito dell’esercizio dell’opzione, l’impresa verifica che l’utilizzo del bene genera una perdita, è possibile rinviare gli effetti positivi del regime agli esercizi in cui il bene produrrà reddito.
  2. Qualora le modalità di determinazione dell’agevolazione portino a una perdita derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tale perdita concorre alla formazione del reddito d’impresa di periodo nei modi ordinari.
  3. Le perdite da Patent box dovranno essere recuperate, nell’ambito del regime, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi: esse saranno computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino a esaurimento.