3 Maggio 2016

Le novità dell’RW 2016

di Nicola Fasano
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Il quadro RW 2016 da un punto di vista grafico si presenta sostanzialmente identico a quello dell’anno scorso.

Tuttavia, devono essere segnalate un paio di novità di rilievo riguardanti l’incremento della soglia entro cui conti correnti e depositi esteri non sono oggetto di monitoraggio e la semplificazione compilativa in caso di dossier titoli esteri confermata dalla circolare 12/E/2016.

Con riferimento al primo aspetto, si ricorda che l’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevede che gli obblighi di monitoraggio non sussistono per i depositi e conti correnti costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro. Viene dunque incrementato a 15.000 euro il previgente tetto di 10.000 euro. Come noto, ai fini dell’esonero, deve farsi riferimento al picco massimo raggiunto complessivamente da tutti i depositi e conti correnti posseduti all’estero dal contribuente: è sufficiente che il predetto limite sia superato anche solo un giorno dell’anno perché scattino gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale. È evidente, pertanto, come, a tali fini, nessun rilievo assuma il saldo del conto (o dei conti) al termine dell’anno, né la giacenza media annua. Quest’ultima, in ogni caso, deve comunque essere rilevata in quanto rappresenta il parametro di riferimento ai fini dell’Ivafe, nella misura fissa di 34 euro, che risulta dovuta solo qualora la giacenza media annua di tutti i conti e depositi detenuti presso il medesimo intermediario superi i 5.000 euro.

In buona sostanza, potrebbe darsi il caso di un conto il cui saldo giornaliero non abbia mai superato i 15.000 euro, ma la cui giacenza media è pari a 6.000 euro: in tale ipotesi l’RW dovrà comunque essere compilato ai fini dell’Ivafe. È evidente, tuttavia, che la mancata compilazione dell’RW in un caso come quello appena prospettato non determina l’irrogazione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale, restando dovuta la sola Ivafe nonché i relativi interessi e sanzioni.

Da ultimo, va evidenziato che la soglia dei 15.000 euro è circoscritta, nei termini sopra esposti, a conti e depositi esteri, non avendo valenza alcuna con riferimento alle altre tipologie di investimenti e attività finanziarie estere che vanno, pertanto, monitorati, in linea di principio, anche se di ammontare pari a un euro.

Fra le altre attività finanziarie, strettamente connesse con i conti esteri, vi sono i portafogli titoli. A tal proposito, va segnalata la semplificazione compilativa di cui si diceva in apertura di intervento. In particolare, nel corso di Telefisco 2016 e, da ultimo, nella conseguente circolare 12/E/2016, par. 14.1, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il monitoraggio delle relazioni finanziarie deve essere effettuato unitariamente nel suo complesso.

Si potrà pertanto indicare il valore iniziale e il valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Tuttavia qualora nella relazione finanziaria vi siano nuovi apporti di capitale (versamento contanti, conferimento titoli, ecc.), questi comporteranno un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:

  1. si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
  2. in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.

A tale scopo, e solo con riferimento al modello Unico 2016, in via transitoria, il codice da utilizzare sarà il 14altre attività estere di natura finanziaria” (mentre a partire dal modello Unico 2017 è stato preannunciato uno specifico codice).

Ad ogni modo, la stessa Agenzia delle Entrate evidenzia che per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri dettati nella circolare 38/E/2013. Tale precisazione, tuttavia, svuota in parte di significato la semplificazione compilativa precedentemente descritta, imponendo comunque la redazione di un laborioso prospetto di dettaglio che, peraltro, non appare strettamente necessario nel momento in cui la relazione finanziaria può essere valorizzata unitariamente e tale valore unitario rappresenta la base di calcolo per eventuali sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Resta ferma, d’altro canto, la necessità di procedere alla tassazione di eventuali redditi finanziari, dividendi e capital gain in particolare, con il metodo analitico (basato sul principio del LIFO) previsto dall’articolo 68 Tuir, in quanto, in base all’attuale contesto normativo, non è possibile limitarsi a tassare quale reddito di periodo l’eventuale incremento patrimoniale della relazione alla fine dell’anno rispetto al valore all’01.01.