16 Settembre 2014

Non sempre l’istanza di adesione sospende i termini del ricorso

di Giovanni Valcarenghi
Scarica in PDF
E’ proprio
necessario, quando si
presenta una
istanza di accertamento con adesione,
inserire le motivazioni in forza delle quali si ritiene di poter proficuamente svolgere il contraddittorio con l’Ufficio?
Ci poniamo questo interrogativo a seguito delle
notizie di stampa che rendono nota una sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo (sentenza 319 del 17/04/2014), ove si ha modo di affermare che
l’assenza di valida motivazione determinerebbe il
mancato accordo della sospensione di 90 giorni del termine per produrre il ricorso.
La vicenda non è delle più limpide, posto che si tratta di una
società di diritto straniero che impugna un
avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo
all’imposta unica sulle scommesse; ma, trascurando l’oggetto del contendere, ci interessa il principio in termini di procedura.
Dal testo della pronuncia si ha modo di evincere che
la c.d. istanza
di accertamento con adesione … s’è appalesata manifestamente dettata dall’unico intento di ottenere solo la sospensione, giacché non fondata su elementi e motivazioni la cui ignoranza abbia indotto l’Ufficio a concludere, come ha concluso, nella redazione dell’avviso notificato.
L’affermazione sarebbe fondata sul
contenuto dell’istanza, ove la società avrebbe affermato di
valutare
una definizione a livello centrale di un percorso di accertamento con adesione onde evitare di adire le competenti sedi giudiziarie. Tale locuzione, sempre secondo i Giudici,
svuoterebbe di contenuto l’istanza stessa,
giacché solo una proposta, che nel caso di specie non esiste, proveniente dall’obbligato e non dall’Ufficio, qualifica l’istanza del contribuente come richiesta di accertamento con adesione.
Non avendo a disposizione “le carte” risulta difficile valutare la bontà della pronuncia, poiché
si potrebbe trattare (come si spera) di caso
di istanza di accertamento con adesione
redatta in modo “criptico”, senza cioè che fosse esplicitato il fine ultimo della comunicazione. E’ come se si fosse utilizzata una forma di comunicazione dalla quale non si potesse evincere, con precisione, il contenuto effettivo della richiesta. Se così fosse, poco male.
Se, diversamente, la
istanza fosse stata regolarmente presentata e fosse
comprensibile (cioè, contenesse a chiare lettere la domanda di attivazione della procedura di accertamento con adesione), la
riflessione che stiamo facendo
si complicherebbe non poco.
Non risulta, infatti, che sia
prescritta la
necessità di
specificare nell’istanza
le motivazioni che dovrebbero emergere in sede di contraddittorio; l’istanza
svolge solo la
funzione di esplicitare la fonte
di innesco
proveniente dal contribuente, ai sensi del disposto del decreto legislativo 218/1997.
Tanto basta a produrre le
conseguenze automatiche del caso, tra le quali anche il differimento del termine per la proposizione del ricorso. Caso mai,
si potrebbe discutere se il medesimo effetto sospensivo possa continuare laddove, nel corso della
fase di contraddittorio, il
contribuente palesi un manifesto disinteresse al confronto (mancata presentazione agli incontri, inesistenza di argomentazioni difensive concrete, ecc.), tanto da rendere esplicito, nei fatti, l’unico intento dell’istanza.
Ma
anche in queste situazioni, la giurisprudenza più attenta ha
salvaguardato, dopo alcune battute d’arresto, la sostanza del procedimento, vale a dire
l’automatico differimento del termine per la presentazione del ricorso, in quanto, diversamente operando, si finirebbe con il lasciare nel dubbio il contribuente in merito alla scadenza per l’impugnativa (quando, infatti, si concretizzerebbe l’emersione del mancato interesse al contraddittorio?).
Se così stanno le cose, si comprende bene come sia possibile
affermare con certezza che
nulla va indicato nella istanza di accertamento con adesione (purché dalla stessa emerga chiaramente la funzione che intende svolgere), se non la richiesta cui l’Ufficio dovrebbe aderire. Infatti, se da un lato è vero che l
’amministrazione non è obbligata a dare corso all’invito, è pur vero (sempre per esplicita affermazione della giurisprudenza) che al
contribuente va comunque accordato lo slittamento dei termini che, dunque, si pone di fatto come una automatica conseguenza della presentazione (nei termini) dell’istanza.
Chiudiamo dunque con
un monito:
quando si presentano istanze di accertamento con adesione è buona regola
titolarle in modo esplicito come tali, cosicché non si possano creare equivoci. Le motivazioni, invece, si dovranno esporre solo nella successiva fase del contraddittorio con l’Ufficio.