3 Maggio 2016

La legittimità della notifica della cartella di pagamento

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 5122 depositata in data 16.03.2016, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è occupata nuovamente delle problematiche inerenti le questioni di legittimità delle notificazioni delle cartelle di pagamento.

In particolare, nel caso di specie il contribuente aveva impugnato alcune cartelle affermandone l’illegittimità per nullità della notifica degli atti impositivi presupposti, nonché per la tardività di iscrizione a ruolo.

A seguito di accoglimento dei ricorsi da parte della CTP e della conferma della decisione da parte del Giudice di secondo grado, seppur con motivazione diversa, la questione è stata sottoposta al Giudice di legittimità su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’impugnazione, l’Ufficio ha evidenziato che la CTR aveva errato nel ritenere invalida la notifica dell’atto presupposto perché eseguita senza rispettare le previsioni di cui all’art. 140 c.p.c. (affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione ed invio della raccomandata A/R). Secondo l’Agenzia, infatti, era stato correttamente affisso l’avviso di deposito dell’atto notificato all’albo comunale in quanto il messo notificatore aveva acquisito notizie in ordine al trasferimento del contribuente in luogo non conosciuto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale argomentazione, citando il disposto dell’art. 60, co. 1, lett. e), L. n. 600/73, a mente del quale “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.

Secondo la Suprema Corte, infatti, si deve ricorrere a quanto stabilito dall’art. 140 c.p.c. solo nei casi in cui siano conosciuti l’indirizzo e la residenza del destinatario e la consegna non sia stata eseguita soltanto perché il destinatario non sia stato temporaneamente ivi reperito.

Viceversa, la notifica dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal menzionato art. 60 qualora il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto e, a tale fine, il compito di verificare che il soggetto non si sia semplicemente trasferito in altro indirizzo dello stesso Comune spetta al messo notificatore.

Pertanto, in ipotesi di irreperibilità assoluta del soggetto destinatario della notifica dell’atto impositivo potrà ben applicarsi la disposizione di cui all’art. 60, co.1, lett. e).

Più specificatamente la Suprema Corte, facendo riferimento ad un orientamento di legittimità consolidato, ha rilevato che “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del D.P.R. n.600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile. Per contro, tale notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit. lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito delle stesso comune” (Cass. Civ. n. 2766/13 e n. 14030/11).

Nel caso concretamente esaminato dalla Corte di Cassazione, il destinatario della notifica era risultato trasferito rispetto all’indirizzo originariamente individuato. A seguito di accertamento anagrafico che aveva confermato la residenza del contribuente proprio nel luogo della prima notifica, era sorto dunque un insanabile contrasto tra quanto risultante dal certificato comunale e l’accertamento compiuto dall’Ufficiale giudiziario presso la residenza del contribuente al momento della notifica, che veniva superato depositando l’atto da parte del medesimo presso la casa comunale.

Ne consegue che, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, è legittima la notifica dell’atto nelle modalità previste dall’art. 60 citato, ossia la semplice affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune e non anche “l’affissione alla porta della abitazione” e la successiva “notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato e ha rinviato la causa alla CTR in altra composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese.