28 Novembre 2015

Impresa agricola con finanziamento a tasso 0

di Luigi Scappini
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Anche le imprese agricole, aventi la sede legale e operativa nel territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni, consistenti in finanziamenti agevolati, previste dal D.Lgs. 185/2000 e rilanciate con il Decreto regolamentare dell’8 luglio 2015.

La data da segnare sull’agenda è quella, come chiarito dal Mise con la Circolare esplicativa n. 75445/2015, del 13 gennaio 2016; infatti, le domande dovranno essere presentate a Invitalia partire da quella data.

Come detto, anche il comparto agricolo è interessato dall’agevolazione, riconosciuta, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, alle micro e piccole imprese costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda agevolativa, in forma societaria (anche cooperative), composte, per più della metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne

Per quanto riguarda il comporta agricolo, sono ammesse le società che, oltre a rispettare i parametri di cui sopra, devono operare nella trasformazione di prodotti agricoli intesa come qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Inoltre, per prodotto agricolo si deve intendere uno di quelli elencati nell’Allegato I del TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013, prodotti per i quali si rendono azionabili le agevolazioni previste, nel rispetto degli aiuti de minimis di cui al Regolamento n. 1407/2013.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese sottoposte al controllo, ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, di soci controllanti; le imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Una deroga è concessa alle società in itinere, in quanto l’articolo 5, comma 3, del Regolamento, ammette all’agevolazione anche le persone fisiche a condizione che, nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti.

Le iniziative agevolabili sono quelle, con un tetto massimo di spesa pari a 1.500.000 di euro, avviate:

  1. nella produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  2. nella fornitura di servizi;
  3. nel commercio di beni e servizi;
  4. nel turismo;
  5. in settori riguardanti sia attività turistico-culturali sia l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali, ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Tali iniziative devono obbligatoriamente iniziare posteriormente alla presentazione della domanda di agevolazione ed essere terminate entro 2 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma quali quelle per l’acquisto del suolo aziendale; per i fabbricati, (comprese le spese di ristrutturazione – in tal caso, per quanto riguarda il settore agricolo, nel limite del 40% dell’investimento complessivo agevolabile), per i macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma e per le consulenze specialistiche.

A differenza di molte altre forme agevolative, in questo caso sono esclusi gli acquisti effettuati a mezzo di locazione finanziaria, leasing e leaseback.

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Il finanziamento agevolato è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall’atto di proroga eventualmente concessa.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa e, quello che più conta, le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, il cui termine di inizio è individuato come anticipato nel 13 gennaio 2016.

Una volta ammessi all’agevolazione, la relativa delibera (prevista anche in caso di esito negativo) viene adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda

Da ultimo, si ricorda come l’agevolazione in oggetto non è cumulabile con altre agevolazioni concesse, anche a titolo di de minimis, se inerenti le stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.