25 Ottobre 2014

Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista

di Luca Dal Prato
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Nel
precedente intervento (“
Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista) abbiamo affrontato il tema della
concessione di
finanziamenti con riguardo alle
indagini svolte dagli
istituto di credito e alle
nozioni utili al
professionista che vuole
affiancare efficacemente i propri
clienti nell’apertura di un
fido bancario, inteso come l’importo massimo di credito che una banca si impegna ad erogare, nelle varie forme tecniche, dopo aver accertato le condizioni patrimoniali, finanziarie, reddituali e personali del cliente che ne ha fatto richiesta.
Tuttavia, per sostenere l’equilibrio finanziario, il cliente potrebbe trovarsi non tanto nella condizione di reperire velocemente nuova finanza, quanto di
gestire il
rischio di determinate attività. In questo caso, il professionista può affiancare il cliente nell’ottenimento di un’
apertura di credito (art. 1842 c.c.) ossia l’obbligo, assunto dalla banca, di mettere a disposizione del cliente una
determinata
somma di denaro a tempo determinato o indeterminato,
o avallare una sua
obbligazione, accettando determinati impegni o prestando precise garanzie.
L’apertura di credito può essere di diversi tipi come, ad esempio, “
semplice”, “
di firma” o “
di
conto corrente”.
Nel caso di
apertura di
credito
semplice, il cliente può utilizzare il credito in una volta, o più volte con successivi prelievi parziali.
Non può, tuttavia,
ripristinare la
disponibilità con
versamenti
successivi che permettano il riutilizzo dell’apertura di credito.
Con l’
apertura di
credito di
firma, il cliente
evita un
esborso immediato
in quanto la
banca, attraverso la propria firma,
mette a disposizione del cliente una
garanzia (i.e. una cauzione) che, tecnicamente, può assumere la forma dell’accettazione, dell’avallo e della fideiussione. Nel caso di
fideiussione, ad esempio, la buona riuscita dell’operazione è certificata da una
lettera di
garanzia accordata dalla banca e il cliente non immobilizza liquidità.
Con l’
apertura di
credito in
conto corrente si è invece in presenza di un contratto consensuale con il quale la banca si impegna a
rendere disponibile al cliente
una certa quantità di denaro (c.d. fido), per un tempo determinato o indeterminato. In questo caso, l’accreditato può utilizzare in
più
volte il credito, e con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità, senza tuttavia giungere al limite massimo del fido accordato. Questa formula risulta utile per
finanziare il
capitale circolante.
L’apertura di credito si distingue dal c.d. “credito per elasticità di cassa” (detto anche scoperto di cortesia, da non confondere con l’elasticità nell’utilizzazione del credito, elemento peculiare dell’apertura di credito in conto corrente) che ricorre quando la banca, senza un preventivo accordo, anticipa al cliente le somme necessarie per sopperire a certe esigenze del momento, di carattere eccezionale, comunque, saltuario.
Nell’apertura di credito, le
competenze degli istituti sono composte dalle
spese di conto
e dall’
interesse, il cui tasso debitorio è generalmente più alto e variabile a seconda del cliente. In merito è possibile distinguere tra
prime rate – tasso di “privilegio” concesso ad aziende solide – e
top rate, tasso massimo concedibile ad aziende ad alto rischio.
Le aperture di credito possono poi essere concesse
in bianco, quando
non sono accompagnate da
garanzie collaterali offerte al cliente affidato,
ovvero
garantite, in caso contrario. Le garanzie possono essere
reali e quindi rivestire le forme del pegno o dell’ipoteca, prestate dall’affidato o da terzi, oppure
personali (i.e. lettere di fideiussione, firme di avallo apposte da terzi ritenuti solvibili o lettere di patronage rilasciate, ad esempio, dalla società capogruppo).
Nel caso in cui la garanzia si basi sull’andamento economico, patrimoniale o finanziario dell’affidato, la concessione di credito può essere
assistita dall’emissione di una
cambiale
pagherò
in bianco (contenente solo la data di emissione e la firma dell’emittente) a favore della banca concedente, aumentata di una determinata percentuale a copertura di interessi e altri oneri. In caso di inadempimento del debitore, la banca detiene un titolo per esperire una veloce procedura esecutiva.