8 Aprile 2015

La comunicazione delle operazioni rilevanti Iva per l’anno 2014

di Luca Mambrin
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Entro il prossimo 10 aprile 2015 i contribuenti con liquidazione iva mensile, ed entro il 20 aprile 2015 gli altri soggetti obbligati, devono presentare all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva riferita all’anno d’imposta 2014 prevista dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, mentre ne sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011. Per effetto del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44922/2015 del 31.03.2015 anche le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della legge n. 196/2009 e le amministrazioni autonome sono state esonerate dall’adempimento per tutte le operazioni rilevanti a fini iva effettuate nell’ anno 2014 (come del resto era già accaduto per gli anni 2012 e 2013).

Gli enti non commerciali invece devono comunicare le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere due diverse situazioni:

  • nell’ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che ha comportato l’estinzione del soggetto, il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
  • nell’ipotesi in cui il soggetto non si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura a prescindere dall’importo;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore ad euro 3.600 al lordo dell’iva.

Con riferimento alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate n. 94908 del 02.08.2013 ha stabilito che il limite di euro 3.600, al lordo dell’iva, non opera nei casi in cui la fattura sia stata emessa in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 633/1972, a seguito di richiesta del cliente ovvero su richiesta da parte degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 633/72; in ogni caso poi il limite di euro 3.600 non opera se la fattura sia stata comunque emessa su base volontaria.

Per i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie viaggi) del D.P.R. 633/1972 il già citato provvedimento prot. n. 44922/2015 del 31/03/2015 ha previsto l’esclusione anche per l’anno 2014 della comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore ad euro 3.000, al netto dell’iva; viene quindi confermata l’esclusione già disposta per gli anni 2012 e 2013 dal provvedimento del 02.08.2013, esclusione motivata dalle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria.

Oltre alle operazioni non rilevanti a fini iva sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

  • le importazioni;
  • le esportazioni dirette di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
  • le operazioni intracomunitarie, in quanto dichiarate a fini Intrastat;
  • le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 e di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria (quali ad esempio contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
  • le operazioni, attive e passive, poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list”;
  • le operazioni finanziarie esenti da iva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972,
  • le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 comma 6 del D.P.R. n. 605/1973.

Ancora da chiarire infine se vige l’obbligo di comunicazione anche per quelle operazioni territorialmente non rilevanti a fini iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali è previsto comunque l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del D.P.R. n. 633/1972; trattasi infatti di operazioni che difettano del requisito della territorialità e quindi non rilevanti ai fini dell’assoggettamento al tributo per le quali tuttavia sussiste comunque l’obbligo di fatturazione.