28 Giugno 2016

Chiarimenti in tema di leasing abitativo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E/2016, ha fornito alcune indicazioni in materia di fiscalità immobiliare e, in particolare, ha chiarito i requisiti da verificare ai fini della fruizione dell’agevolazione collegata al leasing abitativo.

In merito si ricorda che la Legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) all’articolo 1, comma 82, ha introdotto le lettere i-sexies.1) e i-sexies.2), all’articolo 15, primo comma, del Tuir, riconoscendo la detrazione al 19 per cento delle spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo e di quanto pagato a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile.

Tale detrazione è concessa ai contribuenti che al momento della stipula del contratto soddisfano i seguenti requisiti:

  • possesso di un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro;
  • non compimento del 35° anno di età.

Proprio in riferimento al secondo requisito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il requisito anagrafico, cosi come quello reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto.

Così, il compimento del 35° anno d’età del componente più giovane della coppia nell’anno 2017 (classe 1982), non inficia la fruizione dell’agevolazione.

Lo stesso vale per il requisito reddituale: non è richiesto un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l’agevolazione può essere fruita anche se, nel corso di vigenza del contratto, i conduttori risultino titolari di un maggior reddito.

La circolare n. 27/E/2016 ha altresì chiarito che l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età:

  • per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto 35 anni, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro;
  • per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto, ovvero di età superiore a 35 anni, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.

Infine, con riferimento agli oneri accessori, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili.

Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione, sostenuti dalla parte concedente il finanziamento, per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Diversamente, vi rientrano i costi di stipula del contratto di leasing.