25 Febbraio 2016

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento

di Laura Mazzola
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L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 19 febbraio 2016, prot. n. 27036, ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze (allegati da 2 a 7) relativi ai ruoli emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 602/1973.

In particolare, il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 3 luglio 2012, prot. n. 100148, ed è obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tra le principali modifiche si prevede:

  • la razionalizzazione delle indicazioni utili al contribuente per l’assolvimento del debito;
  • la modifica della terminologia attinenti alle somme spettanti all’Agente della riscossione;
  • la revisione delle Avvertenze;
  • l’adeguamento del limite di valore della controversia.

Ai fini dell’assolvimento del debito, sono state riunite nella medesima sezione (“Dove e come pagare”) tutte le informazioni relative alle molteplici modalità di pagamento in precedenza illustrate in due sezioni distinte.

In merito all’adeguamento della terminologia attinente alle somme spettanti all’Agente della riscossione, è stata sostituita la parola “compensi” con “oneri di riscossione, stante la revisione del sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il D.Lgs. 24.09.2015, n. 159.

La revisione delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate, invece, si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative in materia di contenzioso tributario apportate dal D.Lgs. 156/2015, nonché del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, a seguito della riformulazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 contenente la disciplina dell’istituto del reclamo-mediazione, è stata rinominata la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” in “Presentazione del ricorso.

Inoltre è stato eliminato ogni riferimento alla pregressa disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un’istanza di reclamo-mediazione. Infatti, in base alla nuova previsione normativa, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Ancora, è stato innalzato, da 2.582,28 euro a 3.000 euro, il limite di valore della controversia ai fini della costituzione in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore.

Infine, si rileva che il foglio Avvertenze, relativo ai ruoli emessi dagli Uffici di Roma, Milano, Napoli e Torino, non è stato modificato; tali Uffici continuano ad usare le “istruzioni” aggiornate approvate nel 2013 con il provvedimento n. 35138 del 2013.