27 Novembre 2015

L’acconto Iva 2015

di Luca Mambrin
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Entro il prossimo 28 dicembre 2015 (la scadenza fissata per il 27 dicembre cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell’acconto Iva 2015, acconto che poi potrà essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 18 gennaio 2016), per il quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2016), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2015 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2016).

I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto sono tre:

  • metodo storico;
  • metodo previsionale;
  • metodo delle operazioni effettuate.

 

Metodo storico

La determinazione dell’acconto Iva con l’utilizzo del metodo storico prevede che l’acconto da versare sia pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

  • per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2014;
  • per i contribuenti trimestrali speciali di cui all’art. 74 co. 4 del D.P.R. 633/1972 la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2014;
  • per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2014,

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

 

Liquidazione

Base di riferimento

Modello Iva 2015

Mensile

debito liquidazione dicembre 2014

VH12

Mensile posticipato

debito liquidazione dicembre 2014 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2014

VH12

Trimestrale speciale

debito liquidazione quarto trimestre 2014

VH12

Trimestrale

 

debito della dichiarazione relativa al 2014

(saldo + acconto)

VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella R.M. 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

  • gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
  • l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2014 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva,  e la base di riferimento dovrà essere determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero l’importo effettivamente dovuto per il 2014), pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato nel rigo VH13 ed il credito IVA annuale, indicato nel rigo VL33.

 

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il metodo previsionale, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base del dato previsionale 2015, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso.

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l’acconto versato per il 2015 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2015 (mod. IVA 2016).

 

Metodo delle operazioni effettuate

L’ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell’acconto Iva dovuto è quello delle operazioni effettuate con il quale l’Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’IVA relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2015 o 1.10 – 20.12.2015), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell’88%).

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2014:

  • passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2014;
  • passaggio da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.

Infine, sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che presentano:

  • una base di riferimento a credito (storico 2014 o presunto 2015);
  • un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
  • la cessazione dell’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
  • l’inizio dell’attività nel corso del 2015;
  • soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative dal 2015;
  • soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
  • soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2015 con applicazione del regime ordinario;
  • soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
  • soggetti usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2015;
  • soggetti che adottano il regime forfettario con decorrenza 2015.

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il “2015”.

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello IVA 2016.