3 Luglio 2015

Dal 2015 commercio elettronico diretto senza fattura

di Alessandro Bonuzzi
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È noto che l’art.1 del D.Lgs. n.42/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015, in recepimento delle disposizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015, contenute nell’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Iva delle operazioni nell’e-commerce.

Nello specifico, la novella normativa ha introdotto in calce al comma 1 dell’art. 22 del d.P.R. n.633/72 il numero 6-ter, secondo cui l’emissione della fattura non è obbligatoriaper le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”. Fino allo scorso anno non erano previste deroghe rispetto alla consuete modalità di certificazione dei corrispettivi, pertanto, qualsiasi operazione di e-commerce diretto era soggetta all’obbligo di emissione della fattura.

Per effetto della suddetta modifica, dal 1 gennaio 2015 le prestazioni di commercio elettronico diretto (cd. “servizi di e-commerce”) rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa (cd. “B2C”) non sono soggette all’obbligo di fatturazione, a meno che, ovviamente, l’emissione della fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione. In tal senso si ricorda che, mentre le operazioni di e-commerce indiretto sono considerate cessioni di beni, le operazioni di e-commerce diretto sono considerate prestazioni di servizi.

La semplificazione è in linea con l’indirizzo della Commissione europea che, nella Relazione della Commissione (380) al Consiglio relativa all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop).

A riguardo, infatti, considerato che, ai sensi dell’art. 221 della Direttiva Iva, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l’obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi rese nei rapporti “B2C”, la Commissione ha osservato che “questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni B2C contemplate dal MOSS”.

A ben vedere occorre rilevare come il legislatore italiano sia andato oltre a quanto raccomandato a livello europeo. Infatti, egli ha previsto l’alleggerimento degli obblighi di fatturazione non solo per le operazioni rientranti nel MOSS ma anche per quelle effettuate in Italia e quindi al di fuori del regime speciale. In altre parole, l’esonero vale anche per prestazioni rese da soggetti Iva italiani nei confronti di consumatori finali italiani.

Inoltre, l’art.7, comma 2, del D.Lgs. n.42/2015 stabilisce l’esclusione per le prestazioni in questione anche dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale; l’operatività di tale ulteriore semplificazione è però demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che non ha ancora visto la luce. Pertanto, fino a quel momento, si ritiene che sia doveroso certificare le prestazioni di e-commerce diretto verso soggetti privati attraverso emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Così, ad esempio, per aver effettuato nel 2015 servizi elettronici diretti nei confronti di consumatori finali, la società residente che eroga le prestazioni è sì esonerata dall’obbligo di emettere la fattura, tuttavia, fino all’emanazione del suddetto decreto, deve emettere scontrino o ricevuta fiscale.

La speranza è quella che si possa arrivare al più presto all’operatività dell’esonero anche per quanto riguarda l’emissione di questi documenti.

 

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