14 Marzo 2014

Finanziarsi con l’IVA con il rimborso trimestrale

di Marco Peirolo
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In tempi di crisi, non solo economica, ma anche e soprattutto finanziaria, ogni fonte di reperimento di liquidità è importante, se non in molte situazioni addirittura vitale. Quindi, ancora più che nel passato, è importante una oculata gestione del credito IVA: chi lavora con l’estero può infatti sfruttare la soluzione di inviare ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento per ricevere fatture non imponibili ex art. 8 lett. c DPR 633/72. C’è però una ulteriore soluzione, utilizzabile, al realizzarsi di determinati requisiti, oltre che da tali soggetti anche in altre situazioni: chiedere il rimborso del credito IVA (o la possibilità di utilizzarlo in compensazione), senza dover attendere la presentazione della dichiarazione annuale, ma in relazione a ciascun trimestre dell’anno.

Ovviamente, come anticipato, tale possibilità non è generalizzata, ma occorre che si verifichino alcune fattispecie che conferiscono tale diritto, fattispecie individuate dall’art. 38-bis del DPR 633/72.

I termini

Il credito relativo ai primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre è gestito nell’ambito della dichiarazione annuale), deve essere chiesto entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente per via telematica, tramite presentazione del modello TR:

  1. primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo): 30 aprile;
  2. secondo trimestre (aprile-maggio-giugno): 31 luglio;
  3. terzo trimestre (luglio-agosto-settembre): 31 ottobre.

Per quanto riguarda gli aspetti compilativi del modello TR, lo stesso si compone di diversi quadri, in cui devono essere riportati, oltre ai dati identificativi del soggetto Iva che intende chiedere a rimborso l’Iva, anche le operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento, per effetto delle quali sorge il diritto al rimborso o alla compensazione. E’ quindi decisamente più complesso rispetto al quadro VX del modello IVA annuale e anche il motivo di ciò è piuttosto intuitivo: nel modello TR occorre evidenziare come si è generato il credito del trimestre (operazioni attive e passive), dati che invece nella dichiarazione annuale sono già evidenziati in altri quadri. Si potrebbe dire che il modello TR è una sorta di dichiarazione IVA relativa al trimestre.

Limiti all’utilizzo

Il credito risultante dal modello presentato – come detto – in base alle esigenze dell’impresa può essere alternativamente chiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione orizzontale: in questo caso vige il limite di € 5.000, svincolato dal credito annuale, complessivo per tutti e 3 i trimestri, per la compensazione “libera”, sia in termini di momento di compensazione che in termini di canale da utilizzare (non basta presentare il modello F24 tramite home banking ma occorre utilizzare uno dei canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate). Oltre tale soglia occorre attendere il giorno 16 del mese successivo quello di presentazione dell’istanza, ed effettuare la compensazione tramite Entratel o Fisconline.

Detto credito, al contrario, ma non è mai soggetto al visto di conformità posto che, come precisato dalla CM 1/E/10, il visto riguarda le dichiarazioni e non le istanze (il modello TR è infatti considerato un’istanza).

SI ricorda peraltro che sul credito trimestrale occorre ricordare una peculiarità riguardante il vincolo di compensazione, che si ottiene incrociando due disposizioni, entrambe modificate dall’art.10 del DL 78/09:

  • l’art. 8 c. 3 del DPR 542/99 riguardante specificamente le compensazioni Iva derivanti dal modello TR, secondo cui “Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2”;
  • l’art. 17, c. 1, del D.Lgs. 241/97 secondo cui “la compensazione del credito … relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui [ora € 5.000 in forza della modifica introdotta dal DL 16/12 a far data dal 1 aprile 2012, n.d.a.], può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione … dell’istanza da cui il credito emerge”. Ossia la disposizione generale di cui si stava commentando.

Il che significa che oltre soglia (ora € 5.000) la compensazione sarà ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione / istanza (quindi nessuna differenza tra credito annuale o trimestrale), mentre entro soglia:

  • per il credito annuale la compensazione è permessa anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, quindi sin dal 1 gennaio;
  • per il credito trimestrale la compensazione è invece concessa solo a partire dal momento in cui l’istanza TR viene presentata.

Quindi, ad esempio, se si desidera utilizzare in compensazione il credito di € 5.000 al 16 aprile, entro tale data deve essere presentato il modello.

Si tenga poi in considerazione il fatto che il credito trimestrale riguarda tutti i crediti derivanti dai modelli TR presentati nel corso del medesimo anno (se viene quindi speso con il primo TR, il secondo TR avrà un credito che sarà interamente vincolato alla presentazione del modello e all’utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24).