31 Ottobre 2014

Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista – terza parte

di Luca Dal Prato
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Nei
precedenti due
interventi (“
Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista” e “Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista) abbiamo riassunto le informazioni utili al
professionista che vuole
affiancare i propri
clienti nell’ottenimento di nuova finanza attraverso un
fido bancario o un’
apertura di credito.
Per valutare la migliore forma di finanziamento è però necessario conoscere le
abitudini
commerciali della società che, ad esempio, potrebbe operare in un mercato caratterizzato da tempi di incasso particolarmente dilatati. In questo caso potrebbe essere ideale valutare, con uno o più istituti bancari, lo
smobilizzo
continuo del
crediti attraverso l’
utilizzo
combinato
di aperture di
credito
con operazioni di
sconto (artt. 1858, 1859 e 1860 c.c.) e di “
castelletto”.
Lo
sconto bancario è l’operazione tramite cui la
banca (
scontatore) previa deduzione dell’interesse, anticipa al
cliente (
scontatario) l’importo di un
credito verso
terzi (
debitore ceduto) non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine (pro solvendo del credito stesso).
In pratica, lo
scontatario-cedente
trasferisce allo
scontatore-cessionario un suo
credito verso terzi, ricevendone da quest’ultimo il
pagamento
anticipato; lo scontatore-cessionario si servirà poi del credito ceduto per riscuotere la somma anticipata allo scontatario cedente.
Lo
sconto è quindi un prestito – che
differisce dal
mutuo per l’
anticipato
pagamento degli
interessi
attuabile quando la società è in possesso di
titoli
esecutivi legati ad operazioni commerciali e all’esistenza di provvista come pagherò, tratte semplici, cambiali agrarie, note di pegno e documenti rappresentativi di merci o tratte documentate. Lo
sconto di
tratte
documentate è particolarmente utilizzato negli scambi commerciali con l’
estero, in quanto si tratta di un effetto al quale è
allegato il
documento rappresentativo della
merce (es. polizza di carico) e la banca, finché rimane in possesso della tratta documentata, detiene anche un diritto di privilegio sulle merci.
Ecco allora che, quando una società presenta la
necessità di
smobilizzo
crediti di carattere
continuativo, una
soluzione per ottenere finanza immediata potrebbe essere quella di
combinare lo
sconto con l’
apertura di
credito, realizzando un negozio complesso in cui il
correntista,
scontando presso la banca
cambiali emesse a proprio favore,
ottiene l’
utilizzo di
credito
fino al limite del
fido.
Questo tipo di finanziamento può essere attuato
anche collegando lo
sconto bancario
con il c.d. “
castelletto”,
ossia un
fido utilizzabile attraverso lo sconto cambiario in cui,
man mano che le
cambiali giungono a scadenza e sono
estinte, si
ripristina per l’affidato la
possibilità di
sconto. Occorre però tenere in considerazione che, con il
castelletto di sconto, la
banca
non
attribuisce la possibilità di disporre immediatamente di una
somma di
denaro,
ma si
impegna ad
accettare per lo
sconto, entro un ammontare predeterminato i titoli che il cliente gli presenterà. In questa ipotesi, quindi, il
fido non rappresenta l’ammontare delle
somme di cui il cliente può
disporre,
bensì il
limite entro il quale la banca è tenuta ad
accettare i
titoli presentati dal cliente. Lo
sconto può anche essere “
isolato”,
quando si tratta di una operazione di carattere
occasionale.
Infine,
se l’
operazione di sconto
non dovesse andare a
buon
fine – e quindi si verificasse il mancato pagamento degli effetti scontati – la
banca addebiterà al cliente, sul suo conto corrente, il
valore nominale dei
titoli oltre le
spese di protesto (a eccezione del caso in cui gli effetti siano stati trasferiti con clausola “senza spese” o “senza protesto”) e in ultimo le spese di bollo sul “conto di ritorno”. In ogni caso, la
rivalsa dello scontatore (
banca) nei confronti dello scontatario (cliente)
non può avvenire
prima della
scadenza del credito, né può essere anticipata ove lo scontatario sia, nel frattempo fallito essendo obbligato principale il terzo ceduto.