20 Settembre 2016

La finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi
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In un precedente contributo abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l’erogazione di finanza prededucibile in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 1, mentre nel presente contributo saranno analizzati i finanziamenti erogati in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito erogati ex articolo 182-quater, comma 2; il secondo comma del citato articolo 182-quater riconosce espressamente la prededuzione di cui all’articolo 111 L.F. ai finanziamenti erogati in funzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito omologato. Si tratta pertanto di finanziamenti che, dal punto di vista temporale, sono erogati potenzialmente prima del deposito del ricorso per concordato preventivo o del deposito della richiesta di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito.

Nei concordati preventivi (siano essi in continuità ovvero liquidatori) la prededucibilità ex articolo 182-quater, comma 2 è riconosciuta laddove:

  1. tali finanziamenti siano funzionali alla presentazione del ricorso; la funzionalità di un finanziamento è strettamente connessa alla sua necessità per il deposito del ricorso del concordato preventivo. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di quei finanziamenti, da chiunque erogati, effettuati per garantire la solvibilità di una società fino al momento in cui il proprio patrimonio potrà essere protetto dalle aggressioni dei creditori (attraverso il deposito della domanda prenotativa), oppure per far fronte al pagamento (i) delle spese dei professionisti che assistono la società nella predisposizione del piano e del ricorso, (ii) delle spese di giustizia, (iii) degli stipendi dei dipendenti per garantire la continuità aziendale, ossia di tutte quelle spese che trovano la loro funzionalità nel garantire la possibilità di poter depositare il ricorso di concordato preventivo;
  2. tali finanziamenti siano espressamente previsti nel piano depositato; pertanto il piano predisposto dagli advisor dovrà indicare con precisione quali dei debiti sociali goda della prededuzione, ovviamente motivandone le relative ragioni in termini di funzionalità;
  3. sia espressamente prevista dal Tribunale nel provvedimento con il quale viene ammessa la domanda di concordato; tale ultima condizione risulta essere fondamentale in quanto, laddove il Tribunale non riconosca la prededuzione a tali finanziamenti, gli stessi dovranno essere considerati nel piano di concordato come chirografari.

Negli accordi di ristrutturazione del debito (siano anch’essi in continuità ovvero liquidatori) la prededucibilità ex articolo 182-quater, comma 2 è riconosciuta ai finanziamenti erogati in presenza delle prime due condizioni previste per il concordato preventivo di cui alle precedenti lettere a) e b), a cui si rimanda, e dovrà inoltre essere prevista nel decreto di omologa dell’accordo stesso.

Dal punto di vista temporale, la previsione di cui all’articolo 182-quater, comma 2 sicuramente non incentiva un soggetto terzo all’impresa ad erogare un finanziamento in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, poiché il riconoscimento della prededucibilità, pur in presenza della funzionalità e della indicazione del finanziamento stesso nel piano depositato, potrebbe essere negato nel provvedimento con il quale viene ammessa la domanda di concordato, ovvero nel decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito e, pertanto, addirittura in un momento successivo all’erogazione stessa del finanziamento.

Il riconoscimento della natura prededucibile di un finanziamento in un momento successivo alla sua erogazione, coincidente appunto al provvedimento di ammissione al concordato o di omologa dell’accordo, comporta una forte incertezza circa la natura del finanziamento stesso, non potendo il finanziatore conoscere ex ante l’effettiva natura prededucibile o chirografaria della somma erogata all’impresa in crisi; tale incertezza, secondo il pensiero dello scrivente, ha limitato notevolmente l’ambito di applicazione della norma in esame, spostando l’attenzione degli advisor verso la disciplina di cui all’articolo 182 quinquies comma 1 ovvero 182 quinquies comma 3, che saranno oggetto di approfondimento in un successivo contributo.

Infine si ritiene opportuno ricordare che in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, l’articolo 182-quater, comma 3 prevede che ai finanziamenti effettuati da un socio in esecuzione od in funzione di un piano di concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito sia riconosciuta la prededuzione, nel limite però dell’80% del valore nominale del finanziamento stesso; la limitazione del riconoscimento della prededuzione all’80% del valore nominale del finanziamento si applica anche qualora il finanziatore abbia acquisito la qualifica di socio in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione  o del concordato preventivo.

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