14 Novembre 2015

Esonero da certificazione dei corrispettivi per i servizi digitali

di Marco Peirolo
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Dal 1° gennaio 2015, per effetto del D.M. 27 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 263 dell’11 novembre 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti italiani che non agiscono in veste di soggetti passivi IVA sono esonerate non solo dall’obbligo di emissione della fattura, ma anche da quello di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In merito alla fatturazione, in base al n. 6-ter) del primo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dal D.Lgs. n. 42/2015, l’emissione della fattura non è obbligatoria, ove non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Come specificato dalla Relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. n. 42/2015, l’esonero è stato introdotto per tenere conto dell’osservazione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, la quale ha chiesto al Governo di valutare l’opportunità di consentire, in via opzionale, di applicare il regime speciale del MOSS anche alle imprese residenti in Italia per le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, permettendo in tal modo agli operatori di essere completamente dispensati dagli adempimenti riguardanti la certificazione e la liquidazione dell’IVA.

Tenuto conto che tale estensione risulta vietata dall’art. 57-quater del Reg. UE n. 282/2011, per non discriminare le imprese stabilite in Italia ai fini dell’esenzione dai relativi adempimenti, è stato ritenuto opportuno modificare l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, includendo le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali fra le fattispecie per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della prestazione.

Sino all’emanazione del D.M. 27 ottobre 2015, le prestazioni in esame, se rese a committenti italiani che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, risultavano esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, ma non da quello di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Questa situazione ha determinato una disparità di trattamento rispetto agli operatori non residenti registrati al MOSS in Italia o in altro Stato membro, le cui prestazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano beneficiano, ai sensi degli artt. 74-quinquies, comma 2, e 74-septies, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, dell’esonero generalizzato dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione, ecc.).

L’esclusione della certificazione fiscale dei corrispettivi è prevista dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2015, in base al quale, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall’art. 12 della L. n. 413/1991, mediante scontrino o ricevuta fiscale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

In attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2015, il D.M. 27 ottobre 2015 ha previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti privati domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa, per evitare disparità di trattamento, l’esonero è formulato in termini generali in modo da ricomprendere tutte le prestazioni in questione rese a clienti privati domiciliati o residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dalla circostanza che quest’ultimo abbia o meno aderito ad uno dei regimi speciali MOSS. Più precisamente, rientrano nell’esonero le prestazioni rese da:

  • soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea che hanno aderito al “regime non UE” in Italia o in altro Stato membro;
  • soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro che hanno aderito al “regime UE” in tale Stato membro;
  • soggetti passivi stabiliti in Italia, ancorché non rientrino nel “regime non UE” o nel “regime UE”;
  • soggetti passivi stabiliti fuori o dentro l’Unione europea che non hanno aderito al “regime non UE” o al “regime UE” e che, conseguentemente, si sono identificati ai fini IVA in Italia.

L’esonero si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, in conformità all’art. 8 del D.Lgs. n. 42/2015 che prevede la decorrenza retroattiva per tutte le novellate disposizioni.