24 Agosto 2016

L’esercizio della prelazione agraria

di Luigi Scappini
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In precedenti contributi ci siamo interessati di delineare l’istituto della prelazione agraria per quanto concerne il suo perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione.

Preso atto che coltivatori diretti, Iap e confinanti hanno il diritto di sostituirsi quali acquirenti nel contesto di un trasferimento a titolo oneroso, bisogna comprende quali siano le modalità con le quali tali soggetti devono azionare il diritto loro concesso.

A tal fine, l’articolo 8, comma 4, L. 590/1965 pone in capo al proprietario/cedente del fondo l’obbligo di procedere alla cosiddetta denunciatio, consistente nella comunicazione dell’esistenza di un terzo acquirente.

A tal fine, per un’esigenza di certezza, è richiesta obbligatoriamente la forma scritta ad substantiam, da inviarsi tramite raccomandata A.R al titolare del diritto di prelazione e, proprio per garantire la maggior tutela possibile, è previsto che sia inviata copia del preliminare di acquisto sottoscritto, contenente quindi tutte le informazioni utili quali il nome del promesso acquirente, prezzo di vendita, eventuali pattuizioni tra le parti e la clausola relativa al diritto di prelazione.

È ammesso, in via alternativa all’invio del preliminare di vendita, quello del contratto di cessione vero e proprio contenente ovviamente, la condizione sospensiva coerentemente con la sussistenza del diritto in oggetto (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 1348/2009).

Una volta ricevuta la denunciatio, il titolare del diritto ha tempo 30 giorni per procedere all’esercizio o alla rinuncia.

Qualche considerazione deve essere fatta in merito alle conseguenze dell’accettazione da parte del titolare del diritto, in quanto è importante evidenziare come l’avvenuta accettazione comporta la conclusione di un contratto definitivo di compravendita, non assistendosi a una sostituzione dell’acquirente nel preliminare. Questa affermazione non è irrilevante, atteso che, in caso di diniego da parte del proprietario del fondo di procedere al conseguente rogito notarile, il coltivatore dovrà richiedere una pronuncia di accertamento di avvenuta legittima acquisizione del fondo ex tunc e non una sentenza costitutiva degli effetti della compravendita (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 5557/1983).

L’esercizio del diritto di prelazione deve essere conforme all’originale preliminare notificato; in altri termini esso non può essere parziale o introdurre deroghe, riserve o condizioni che non siano già previste.

Di contra, riconoscendo il Legislatore il diritto ad acquisire il terreno alle medesime condizioni pattuite con parte promissaria acquirente, il coltivatore potrà esercitare tutte le eventuali clausole di favore contenute nel preliminare, ma non quelle eventualmente di sfavore.

L’esercizio della prelazione può contemplare la condizione sospensiva dell’erogazione del mutuo previsto dall’articolo 1, L. 590/1965, incidendo la stessa sull’efficacia e non sulla conclusione del contratto.

Ultimo passaggio previsto per il perfezionamento dell’esercizio del diritto di prelazione è, ovviamente, il pagamento del prezzo che deve avvenire, salvo diversi accordi tra le parti, nel termine di 3 mesi decorrenti dal 30° giorno dall’avvenuta notifica del preliminare di vendita.

Il termine stabilito dall’articolo 8, comma 6, L. 590/1965 è perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che in questo caso, a parere della stessa giurisprudenza di legittimità, non è ammesso l’assolvimento del prezzo, salvo non espressamente pattuito tra le parti, fruendo dell’eventuale termine più lungo che il cedente aveva pattuito con l’originario acquirente (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 8185/1987). Quest’affermazione non va in contrasto con quanto precedentemente detto in merito alla fruibilità di condizioni più favorevoli presenti nell’originario preliminare, infatti, è sempre ammesso utilizzare eventuali dilazioni o rateazioni nel pagamento, ma questo non deve influire sul termine ultimo previsto dal comma richiamato per il pagamento del prezzo. Deroga a tale termine perentorio è quella per cui si venga a instaurare, ad esempio, una contestazione in merito all’esercizio della prelazione, con conseguente necessità di una sentenza che ne sancisca il reale diritto.

Inoltre, lo stesso comma 7 dell’articolo 8, L. 590/1965, introduce un’ulteriore deroga prevedendo che, se il coltivatore dimostra, con certificato dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all’istruttoria per la concessione del mutuo previsto dall’articolo 1, sempre L. 590/1965, il termine dei 3 mesi è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l’Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3325/1983, ha avuto modo di precisare come l’accoglimento parziale della domanda di mutuo non è assimilabile a un diniego, con la conseguenza che il versamento integrale deve avvenire entro l’unico termine differito.

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