13 Settembre 2013

Escluse dal pro rata le operazioni delle nostre stabili organizzazioni

di Ennio VialVita Pozzi
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La sentenza pronunciata ieri 12 settembre della Corte di Giustizia Europea (Causa C-388/11) analizza la questione del calcolo del pro-rata Iva di un istituto bancario francese con stabili organizzazioni in diversi Stati membri dell’Unione Europea.

Il contribuente ha contestato l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria francese sostenendo che un’impresa residente in Francia può comprendere nel calcolo del proprio pro-rata di detrazione dell’Iva anche le operazioni effettuate dalle proprie stabili organizzazioni estere comunitarie od extracomunitarie.

A sostegno di questa tesi è stata richiamata la sentenza del 23 marzo 2006, (Causa C‑210/04) con la quale è stato sostenuto che le prestazioni di servizi intercorse tra la casa madre e le proprie stabili organizzazioni non sono rilevanti ai fini iva in quanto effettuate nell’alveo dello stesso soggetto. Questa unitarietà è stata presa a base della tesi secondo cui anche il pro-rata di detrazione deve essere computato su base complessiva.

La Corte di Giustizia ha cassato questa linea interpretativa affermando, non solo che la Sesta Direttiva deve essere interpretata nel senso che, ai fini della determinazione del pro-rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri o in Stati extracomunitari, ma anche nel senso che non consente nemmeno che uno Stato membro possa adottare una regola di calcolo del pro-rata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, autorizzandola a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro oppure in uno Stato terzo.

Quindi, la tesi del contribuente oltre a non essere desumibile dal dato letterale della direttiva, non può nemmeno essere accettata se inserita in una normativa interna di uno Stato membro, in quanto la stessa risulterebbe incompatibile con la citata direttiva.

Un aspetto importante che deve essere valutato attentamente in occasione dell’uscita di una sentenza della Corte di Giustizia attiene alla compatibilità della normativa interna dei diversi Paesi con i dettami della stessa.

Al riguardo, è opportuno esaminare le istruzioni contenute nella dichiarazione Iva e precisamente quelle relative al Rigo VE34.

Il campo 8, dove viene calcolato il pro-rata, prevede un conteggio basato su una formula complessa in cui sono presenti i dati indicati nei precedenti campi. Ebbene, ciò che dobbiamo appurare alla luce della sentenza, è che le operazioni delle stabili organizzazioni estere siano escluse sia dal numeratore che dal denominatore del conteggio della casa madre.

Prendiamo in esame le cessioni interne effettuate dalla stabile organizzazione nel Paese in cui questa è stabilita. E’ banale evidenziare come le stesse siano soggette all’Iva di tale Stato. Ebbene queste operazioni non trovano accoglimento nel conteggio del pro-rata come operazioni imponibili in quanto è evidente che il volume d’affari del VE40, che rientra nel conteggio sia al numeratore che al denominatore, comprende solo le operazioni interne con le nostre aliquote domestiche.

L’analisi, tuttavia, si complica se passiamo ad esaminare la casella VE34 campo 5 che, presente sia al numeratore che al denominatore, accoglie le operazioni fuori campo iva. La logica è evidente. Se io sono, ad esempio, un prestatore di servizi a clienti comunitari soggetti Iva emetterò fatture fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7 ter DPR 633/72, mentre se il mio cliente comunitario è un privato od opero solo con committenti nazionali, emetterò una fattura con Iva. Non è giusto discriminare le due fattispecie sotto il profilo della detrazione per cui anche chi opera con l’estero potrà detrarsi l’Iva e, se a credito, potrà chiederne il rimborso magari sfruttando la fattispecie dell’art. 30 comma 1 lett. d) (effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette di cui agli articoli dal 7 bis al 7 septies).

Bisogna tuttavia prestare attenzione a che le operazioni escluse da Iva, che inseriamo nel conteggio, siano comunque riferibili alla casa madre e non siano ricomprese in esse quelle effettuate dalla stabile organizzazione.