4 Dicembre 2015

Entro il 31 dicembre 2015 le modifiche all’impresa familiare

di Federica Furlani
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Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, Tuir, nell’impresa familiare il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare che risulta dal modello Unico del titolare.

L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato, dal punto di vista civilistico, dall’articolo 230-bis cod. civ., ai sensi del quale è considerata tale l’impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa.

Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.

Nei confronti dell’impresa familiare trova applicazione il sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, Tuir, nell’impresa familiare il reddito prodotto deve venire imputato ad ogni  collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un importo in ogni caso complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare che risulta dal modello Unico del titolare, a cui deve in ogni caso essere attribuita una quota minima del 51%.

Quindi la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all’impresa familiare non può superare il 49% dell’ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall’imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.

I partecipanti all’impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta; non è invece necessario che dall’atto siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente).

Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:

  • di un’impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare;
  • di un’impresa già esistente che nel corso dell’esercizio diventa impresa familiare;
  • dell’ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente.

Nel caso di nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta e quindi l’imputazione della quota al collaboratore avverrà dall’anno di costituzione.

Nel caso invece di costituzione dell’impresa familiare nel corso di un esercizio, successivo all’inizio dell’attività imprenditoriale, o nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, gli effetti fiscali si producono a decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.

Di conseguenza per garantire l’attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2016 (mod. Unico 2017), l’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2015; se l’atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 5 gennaio 2016), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere dal 2017.

In altri termini, il familiare che ha iniziato a collaborare nel corso del 2015, stipulando contestualmente la scrittura privata autenticata, non avrà diritto ai fini fiscali – nel 2015 – a quella percentuale che la legge stabilisce in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Si ricorda infine che qualora un collaboratore abbia cessato l’attività nel corso del 2015, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno.

fur