12 Febbraio 2014

Entro fine mese la certificazione dei compensi corrisposti ad atleti dilettanti

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Un adempimento che troppo spesso i club sportivi dilettantistici “dimenticano” è l’attestazione dei compensi erogati nell’anno solare precedente per attività sportive dilettantistiche, da consegnare ai percipienti entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (la prossima scadenza è quindi il 28 febbraio per i compensi corrisposti nel corso del 2013). La dimenticanza spesso è legata alla considerazione che si tratta di somme non assoggettate a ritenuta e, quindi, con il pagamento delle stesse i club ritengono concluse tutte le pendenze di carattere fiscale.

L’obbligo di attestare anche questi compensi si desume, però, in via implicita, dal contenuto delle istruzioni alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, mod. 770/2014 semplificato. Con riferimento al contenuto della comunicazione dei dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello, viene infatti precisato che devono essere indicate (al punto 22) le somme erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, comprese quelle che non hanno concorso a formare il reddito (fino a 7.500 euro, da segnalare, queste ultime, anche nel successivo punto 25 come “somme non soggette a ritenuta”, dopo avere indicato il codice 3 nella casella 24). In relazione a questi compensi si fa inoltre presente che nei punti 26, 27 e 28 deve essere indicato, rispettivamente, l’imponibile fiscale e l’importo delle ritenute operate nell’anno. L’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta sulle somme erogate agli sportivi dilettanti deve invece essere indicata nei punti 30, se effettuata a titolo d’acconto e 31 se effettuata a titolo d’imposta. Non trovano invece evidenza alcuna i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

L’obbligo di comunicare queste somme deriva evidentemente dalla necessità dell’Agenzia delle Entrate di “incrociare” i dati relativi alla posizione del singolo contribuente, al fine di verificare se sia stato effettivamente rispettato il limite di franchigia fiscale.

Le istruzioni alla compilazione del modello 770/2014 non sono modificate, rispetto agli anni precedenti, per quanto riguarda le modalità di dichiarazione dei compensi corrisposti per attività sportiva dilettantistica: nessuna ulteriore argomentazione è quindi espressa in merito alla percentuale da applicare in relazione all’aliquota di addizionale regionale e comunale. Non risulta pertanto in alcun modo né confermata né smentita la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 106/E del 2012 della quale ci siamo occupati in passato su queste colonne.

Si ricorda, per completezza, che il modello 770/2014 semplificato dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente attraverso il canale telematico, entro il prossimo 31 luglio.

Per quanto sopra riportato, si ribadisce che nel modello del sostituto d’imposta vanno indicati anche i compensi sui quali non è stata effettuata la ritenuta perché al di sotto del limite annuo di 7.500,00 euro. In mancanza della segnalazione si ritiene applicabile la sanzione di 51,00 euro per ogni percipiente non indicato (cui eventualmente si aggiunge la sanzione per l’omessa presentazione del modello, cioè quella che va dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 258,00 euro).

L’obbligo di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta è quindi strettamente connesso a quello di rilasciare la certificazione per i compensi corrisposti nel corso dell’anno agli sportivi dilettanti. Questo adempimento, del resto, era stato esplicitamente previsto dal DM 473/99, di attuazione della disposizione di cui all’art. 25 della L. 133/99, ma non è stato ribadito a seguito dell’introduzione degli articoli 37 della L. 342/2000 e 90 della L. n. 289/2002, che hanno modificato il regime di tassazione dei compensi in parola (sostanzialmente ampliando il limite dei compensi che si possono erogare in “franchigia” fiscale).

Poiché, però, le somme corrisposte agli sportivi dilettanti nel corso del 2013 devono, come visto, essere indicate per l’intero importo nel mod. 770/2014 semplificato, i sostituti d’imposta sono in ogni caso tenuti a rilasciare la certificazione, in forma libera, attestante gli ammontari corrisposti, compresi quelli che non sono stati assoggettati a tassazione, e le eventuali ritenute effettuate (per Irpef e addizionale).

Ciò è stato espressamente ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 60/E del 19 giugno 2001, dove è stato inoltre confermato che i sostituti d’imposta devono rilasciare ai percipienti la certificazione degli importi corrisposti anche qualora questi non abbiano superato, nell’anno, il limite di 7.500 euro.