8 Marzo 2016

Efficacia immediata per le dimissioni del sindaco

di Fabio Landuzzi
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Un tema assai discusso in materia di controlli e di collegio sindacale attiene da sempre alla efficacia delle dimissioni di un sindaco effettivo, in particolare modo quando si verifica una situazione di inerzia degli amministratori con riguardo agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. Infatti, l’art. 2400, co. 2, c.c., prescrive che la cessazione dall’ufficio del sindaco deve essere iscritta nel registro delle impresea cura degli amministratori” nel termine di 30 giorni.

In questo contesto, quindi, la figura dei sindaci appare non configurabile in apparenza né fra i soggetti “obbligati” e tantomeno fra quelli “legittimati”. Ci si interrogava perciò su quale poteva essere la soluzione idonea a sanare una situazione tutt’altro che infrequente nella pratica, in cui a fronte delle dimissioni di uno o più sindaci, seguisse l’inadempimento degli amministratori ovvero l’omissione degli obblighi di pubblicità legale mediante l’iscrizione presso il registro delle imprese con la conseguenza di realizzare un evidente contrasto fra la situazione reale – le dimissioni del sindaco, o dei sindaci – e quella pubblicizzata – la persistenza in carica del sindaco, o dei sindaci.

Il Cndcec ha quindi trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico (“Mise”) un quesito domandando chiarimenti in merito alla fattispecie pocanzi descritta, a cui il Mise ha risposto con la circolare n. 3687/C del 9 febbraio 2016.

Viene dapprima evidenziato come la norma (art. 2400, co. 2, c.c.) preveda un preciso obbligo per gli amministratori il cui ritardo, o la cui omissione, comporta l’innesco della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 2630, c.c.. Infatti, l’inadempimento degli amministratori causa il formarsi di un’evidente discrasia fra la situazione sostanziale e quella formale, con l’effetto di ripercuotersi negativamente anche sulla sfera di interessi del sindaco cessato il quale è formalmente attivo, benché contro la propria volontà e soprattutto in contrasto con la situazione di fatto esistente. Peraltro, in mancanza dell’adempimento agli obblighi di pubblicità legale mediante l’iscrizione della cessazione al registro imprese, si ha che tale situazione non diviene opponibile ai terzi, con evidente nocumento degli interessi del sindaco e lesione delle esigenze di certezza e chiarezza della situazione societaria esistente.

Quindi, osserva la nota del Mise, è evidente il contrasto fra una norma che pone a carico degli amministratori un obbligo, e l’interessi dei sindaci apparentemente disarmati rispetto alla garanzia di adempimento a detta norma.

A questo punto, la soluzione individuata dal Mise è che, una volta trascorso il termine di 30 gg. entro cui gli amministratori devono dare pubblicità legale alla cessazione del sindaco dimissionario, il registro imprese possa essere a tale scopo sollecitato da un soggetto esterno. In modo particolare, viene richiamata la disposizione di cui all’art. 9 della Legge 241/1990 secondo cui “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.

Quindi, decorsi i fatidici 30 gg. e constatata quindi l’inerzia degli amministratori, si verificano due conseguenze distinte:

  • da una parte, un effetto sanzionatorio a carico degli amministratori in applicazione dell’art. 2630, c.c.;
  • dall’altra parte, un effetto pubblicitario per via del procedimento di iscrizione d’ufficio della cessazione del sindaco dimissionario, ai sensi dell’art. 9, Legge 241/1990, a seguito della segnalazione attivata dallo stesso sindaco cessato.

In conclusione, il parere espresso dal Mise, avallando la proposta avanzata dal Cndcec, è da salutare positivamente in quanto offre una soluzione adeguata e cautelativa per i professionisti in tutte le spiacevoli situazioni in cui l’omissione degli amministratori rischiava di consolidare una asimmetria grave fra la situazione reale e quella apparente secondo la pubblicità del registro delle imprese.