31 Marzo 2014

È privilegiato il credito del professionista maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 1740 del 28/1/2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all’articolo 2751-bis Cod.Civ., decorre dal momento in cui l’incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile.

Inoltre, nel caso di crediti di professionisti, stante il carattere unitario dell’esecuzione dell’incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.

Nel caso di specie un avvocato aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società al fine di ottenere il riconoscimento al privilegio, ai sensi dell’articolo 2751-bis Cod.Civ., del proprio credito, ammesso in via chirografaria dal Giudice, per l’attività espletata a favore della medesima società in seguito al conferimento di vari incarichi.

Il Tribunale di Perugia aveva accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo la natura privilegiata di una parte della somma, riguardante l’attività espletata dal professionista nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della società, comprensiva degli onorari per prestazioni svolte prima del biennio e relative ad incarico concluso entro il biennio medesimo.

L’avvocato ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, denunciando la violazione dell’articolo 2751-bis, n. 2, Cod.Civ.: in particolare il ricorrente lamentava il fatto che il Tribunale avesse considerato i plurimi incarichi, conferiti dalla società fallita al professionista e tra loro autonomi, come un unico incarico, conclusosi alla dichiarazione di fallimento della società nonostante alcuni dei mandati fossero ancora in essere in quel periodo.

Secondo il ricorrente, infatti, ai fini del decorso del biennio, non avrebbe avuto rilevanza la data della dichiarazione del fallimento, bensì quella della conclusione della prestazione professionale.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso proposto dal professionista, evidenziando che il Tribunale di Perugia non aveva violato l’articolo 2751-bis, n. 2, Cod.Civ., in quanto, dando rilievo alla data della dichiarazione del fallimento della società debitrice, avrebbe correttamente individuato in essa il momento di cessazione del complessivo rapporto professionale tra la società e il professionista suo creditore.

I Giudici di legittimità hanno richiamato una propria precedente pronuncia, la sentenza n. 569 del 22/1/1999, secondo cui “… il limite biennale risponde anche all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli atri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori”.

Secondo la Cassazione, continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore significherebbe assumere da lui altri incarichi professionali; il profilo della pluralità degli incarichi avrebbe quindi un rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all’art. 2751-bis, n. 2, Cod.Civ. Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l’autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale; secondo i Giudici, così facendo, si priverebbe di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto dalla legge: se, infatti, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all’attività di esecuzione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera.

La Suprema Corte ha quindi concluso ritenendo che il limite biennale operi proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il termine di due anni non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: “in altri termini, gli ultimi due anni prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto”.