9 Aprile 2014

È il valore “effettivo” del patrimonio trasferito e non quello contabile il limite alla responsabilità della beneficiaria nella scissione

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 2506-quater, comma 3, Cod.Civ., in tema di responsabilità delle società partecipanti alla scissione, prescrive che ciascuna di esse è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società (scissa o beneficiaria) a cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse rispettivamente assegnato (beneficiaria) o rimasto (scissa).

La responsabilità di cui si tratta è di natura sussidiaria, ovvero si innesca con il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il quale come detto può essere la società scissa, a cui un debito preesistente sia rimasto, oppure una delle beneficiarie, a cui il debito sia stato trasferito; solo qualora la società debitrice in via principale sia stata infruttuosamente escussa dal creditore, questi potrà agire invocando la responsabilità della/e altra/e società.

In questo contesto, si inserisce il tema della limitazione di responsabilità che la norma identifica nel “valore effettivo del patrimonio netto” assegnato o rimasto, grandezza che deve essere indicata nella Relazione degli amministratori (articolo 2506-ter, comma 2, Cod.civ.). Il tema dibattuto riguarda la configurazione concreta di questo ammontare, e le modalità con cui lo stesso deve essere calcolato atteso che, peraltro, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, gli amministratori possono essere esonerati dalla redazione della Relazione accompagnatoria del progetto di scissione con la conseguenza che potrebbe aversi il caso in cui nessun documento inerente la scissione ne fa menzione.

Il Tribunale di Milano con l’Ordinanza del 22 luglio 2013 è intervenuto sull’argomento affermando che il parametro di riferimento non è il valore contabile del patrimonio trasferito (o rimasto) con la scissione, bensì quello effettivo, ovvero il valore del patrimonio rettificato valutando le attività a valori correnti.

Il valore indicato nella Relazione degli amministratori non può avere una forza limitativa in assoluto della responsabilità della società; infatti, si ritiene che il valore indicato nella Relazione dagli amministratori abbia una mera portata orientativa, tanto è vero che si tratta di un importo non soggetto ad alcuna certificazione, contro valutazione, revisione o stima di esperti. I creditori, una volta dimostrata la loro legittimazione e l’infruttuosa escussione del debitore principale, potranno quindi instaurare un giudizio ordinario per la dimostrazione dell’effettiva consistenza del patrimonio netto trasferito (o rimasto) in capo alla società di cui invocano la responsabilità. Ben potrà trattarsi, pertanto, di un valore superiore non solo a quello contabile, ma anche a quello indicato dagli amministratori nella loro Relazione che, infatti, è documento rivolto all’interesse dei soci e che, di conseguenza, non può limitare i diritti dei terzi. Quanto al momento in cui tale valore dovrebbe essere determinato, secondo l’orientamento dottrinale prevalente si preferisce individuarlo nella data di effetto della scissione.