29 Agosto 2014

È configurabile il concorso materiale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la bancarotta fraudolenta impropria

di Luigi Ferrajoli
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In tema di reati fallimentari, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29921 del 12/5/2014, è tornata ad occuparsi delle fattispecie dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 e art. 223, primo comma, L.F.) e di bancarotta impropria (art. 223, secondo comma, n. 2, L.F.). Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al ricorso presentato sia dall’amministratore, sia dal liquidatore, condannati ambedue per entrambi i delitti.

Il Giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto osservato preliminarmente come i reati de quibus si riferiscano ad ambiti diversi.

Più precisamente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale concerne il compimento di atti di distrazione e dissipazione di beni societari, ovvero l’occultamento, la distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie. A tale riguardo, non rileva la circostanza che tali atti abbiano prodotto il fallimento, ma è sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto.

La bancarotta impropria, invece, si riferisce a comportamenti dolosi che, seppure in “nesso eziologico con il fallimento”, non si risolvono in dissipazione o distrazione di attività, né costituiscono pregiudizio per le verifiche del patrimonio sociale attraverso le scritture contabili.

Sulla base di queste premesse, che delineano l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici richiamate, la Cassazione, nell’escludere il concorso formale, ha invece ritenuto possibile il concorso materiale. Questo in presenza, oltre agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 216 L.F., di autonomi e differenti comportamenti dolosi che siano stati causa del fallimento, “concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società”.

Più specificamente, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale la Cassazione ha sottolineato come tutte le scritture, incluse quelle facoltative o “atipiche”, possano essere oggetto materiale del reato, ponendo mente alla circostanza che la norma si riferisce all’evento di insuscettibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Per quanto concerne la bancarotta fraudolenta impropria, nella sentenza in esame viene statuito che, in tema di reati fallimentari, qualora sia riscontrabile il nesso di causalità tra la condotta e l’evento pregiudizievole, non esimono dalla responsabilità penale le eventuali dimissioni dalla carica gestoria. Ciò in considerazione del fatto che proprio a cagione della posizione di garanzia a cui sono tenuti sia l’amministratore, sia il liquidatore, la “distanza” che tale condotta vorrebbe attribuire al soggetto dimissionario rispetto all’illecita mancanza è solo apparente. Pertanto, qualora il nesso eziologico sfoci nella verificazione del danno, la responsabilità sussiste.

Inoltre, in ambito di bancarotta societaria, come prevista dall’art. 223, secondo comma, n. 1 della Legge Fallimentare, la Suprema Corte osserva che ogni condotta che incida sullo stato di dissesto maturato, aggravandolo, assume rilevanza sia ai sensi dell’art. 41 Cod.Pen., che disciplina il “legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento”, sia per la circostanza che il dissesto stesso non assume connotazione istantanea ma si manifesta “con progressione e durata nel tempo”.

Peraltro, con riferimento alle doglianze espresse dal ricorrente in ordine alle singole operazioni fittizie descritte nel capo di imputazione, la Cassazione ha specificato che trattasi di questione da rigettare e persino al limite dell’inammissibilità, in quanto comportante una “rilettura” di accertamenti di fatto già valutati da entrambi i Giudici di merito.

Indubbiamente, siamo in presenza di una pronuncia molto importante e interessante, dal momento che non solo analizza i tratti salienti dei reati di bancarotta citati, ma estende il proprio ragionamento alla loro violazione sotto il profilo della qualificazione delle condotte.

Con specifico riferimento ai reati analizzati, infatti, appare importante sottolineare come la Corte di Cassazione ritenga applicabile il concorso materiale di reati che, è appena il caso ricordare, è configurabile nel caso in cui un soggetto realizzi, attraverso più azioni od omissioni, più violazioni di diverse norme incriminatrici (concorso materiale eterogeneo) ovvero della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo).