22 Marzo 2014

E alla fine il decreto start up arrivò

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

E alla fine è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il decreto ministeriale del 30 gennaio 2014 con cui viene disciplinata l’agevolazione applicabile agli investimenti, da parte di soggetti Irpef e Ires, nelle c.d. start up innovative, introdotta con il DL n. 179/2012 e consistente in una detrazione nella misura del 19% per i soggetti Irpef e in una deduzione pari al 20% per quelli Ires, percentuali elevate rispettivamente al 20% e 25% quando la start up è a vocazione sociale.

Preliminarmente si ricorda come si considerino start up innovative le società di capitali, costituite anche in forma di società cooperativa, sia di diritto italiano che europeo che rispettino determinati parametri individuati all’articolo 25, commi 2 e 3 del DL n. 179/2012 e per il cui approfondimenti si rimanda a L.Scappini, “Agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle start-up innovative” in La Circolare Tributaria n.1/13 e, dello stesso autore, “Il Mise allarga l’accesso alle start up innovative” in Ecnews del 22 ottobre 2013 .

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti Irpef che quelli Ires che effettuano un investimento in una o più start up innovative, neocostituite o già esistenti, a decorrere dal 2012 e fino al 2016.

L’investimento, ai sensi del successivo articolo 3 deve consistere in conferimenti in denaro, nel limite annuale di euro 500.000 per i soggetti Irpef e euro 1.800.000 per quelli Ires, e possono avvenire anche indirettamente per il tramite di Oicr o società di capitali che investono in misura prevalente in start up innovative. Tale investimento prevalente è rispettato quando almeno il 70% delle immobilizzazioni finanziarie risultati dal bilancio sia rappresentato da partecipazioni in start up. Resta inteso che in tal caso di investimento indiretto, l’agevolazione competerà in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start up da parte di tali soggetti, come risulta dal bilancio chiuso nell’esercizio in cui è stato effettuato il conferimento.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, l’agevolazione non compente in caso di:

  • investimenti effettuati tramite Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • investimenti in start-up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà ai sensi della definizione della comunicazione della Commissione europea (2004/C 244/02), imprese dei settori della costruzione navale e del carbone e dell’acciaio;
  • investimento diretto, o indiretto da parte dei soggetti che, alla data di effettuazione dell’investimento, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa in misura superiore al 30%, tenendo conto, ai fini di detto calcolo, anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell’art. 230-bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), codice civile. A tal fine si ricorda che recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6360 del 19 marzo 2014 abbia affermato che ai fini del calcolo della caratura delle partecipazioni si debba avere a riguardo anche di quelle detenute a titolo di usufrutto.

Ne deriva che particolare attenzione deve essere riservata in sede di scelta dell’investimento.

Per quanto riguarda il momento di effettuazione del conferimento, il decreto differenzia in ragione delle modalità con cui lo stesso avviene.

Infatti, nel caso di conferimento in denaro essi rilevano nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione dell’aumento di capitale o, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

Al contrario, nel caso di conferimento a seguito di conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione, esso rileverà nell’esercizio in cui ha effetto la conversione.

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, l’articolo 5 richiede che gli investitori ricevano e conservino una certificazione da parte della start up ove sia evidenziato che non si è superato il limite di investimento pari a 2.500.000 euro. Inoltre, altra documentazione necessaria è quella relativa alla copia del piano di investimento della start-up innovativa e nel caso di start up a vocazione sociale, una certificazione attestante l’oggetto dell’attività svolta.

Da ultimo si evidenzia come l’articolo 6 del decreto individui precise cause di decadenza dall’agevolazione.

In particolare, viene meno il diritto alle detrazioni o deduzione effettuate, con conseguente obbligo di versamento, nell’esercizio di decadenza, dell’imposta “risparmiata”, quando entro 2 anni dalla data in cui rileva l’investimento si procede alla cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società. In deroga a tali previsioni, il successivo comma 3 non prevede la decadenza in caso di trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa e di operazioni straordinarie. In caso di investimento indiretto, si avrà la decadenza quanto la società non rispetterà più il limite percentuale del 70% di immobilizzazioni finanziarie sopra evidenziato. Infine, ovvia decadenza dall’agevolazione è il venir meno, in capo alla società partecipata, dei requisiti richiesti per essere start up innovativa.