25 Febbraio 2014

Dichiarazione IVA: prima dell’invio ultimo check alla collocazione delle operazioni non territoriali

di Fabio Garrini
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Il 28 febbraio sarà per molti il termine entro il quale inviare le dichiarazioni IVA per l’anno 2013: infatti, se è vero che la scadenza naturale è il 30 settembre, l’invio entro il mese di febbraio consente di evitare la comunicazione annuale dati IVA, senza dimenticare che per i contribuenti che intendono utilizzare crediti superiori ad € 5.000, l’invio entro febbraio è praticamente un passaggio obbligato visto che tale invio anticipato risulta essere l’unica soluzione disponibile per sbloccare le compensazioni oltre soglia, che divengono possibili a partire dal prossimo 16 marzo.

In questi giorni, a ridosso della scadenza, occorrerà gestire gli ultimi controlli prima dell’invio, controlli che quest’anno dovranno interessare prevalentemente la compilazione del nuovo rigo VE39. In tale rigo andranno infatti collocate le operazioni non territoriali, operazioni che, a differenza dello scorso anno, contribuiscono alla formazione del volume d’affari (ma che viene sterilizzato per la verifica del plafond al fine della qualifica di esportatore abituale).

Ricordiamo pertanto le regole di compilazione e le relative conseguenze, visto che questa è, nella sostanza, l’unica novità sostanziale del modello dichiarativo di quest’anno.

Il volume d’affari “maggiorato”

Le istruzioni affermano che nel rigo VE39 occorre indicare le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi del successivo articolo 21, comma 6-bis. Si tratta di una previsione figlia delle nuove regole di fatturazione entrate in vigore dallo scorso 1 gennaio 2013, previsioni che hanno imposto un sensibile ampliamento delle operazioni assoggettate a fatturazione.

Infatti, mentre sino al 2012, nell’ambito delle operazioni non soggette, vi era obbligo di fatturazione solo per le sole prestazioni di servizi non territoriali realizzate in ottemperanza della regola generale di territorialità recata dall’art. 7-ter e solo quando il committente è un operatore economico comunitario, a partire dal 2013 è previsto che il prestatore debba emettere la fattura ogniqualvolta vada a realizzare un’operazione non territoriale – tanto cessioni di beni quanto prestazioni di servizi, sia generiche che in deroga – e indipendentemente dalla controparte (quindi comunitaria o meno).

Peraltro, a differenza dello scorso anno dove le prestazioni richiamate non erano rilevanti per la determinazione del volume d’affari, e quindi l’indicazione del quadro VE aveva una valenza pressoché statistica, dal 2013, a seguito della modifica dell’art. 20 DPR 633/72, dette operazioni risultano invece rilevanti per il computo di tale grandezza e, per tale ragione, hanno assunto una propria dignità nello sviluppo del quadro VE (appunto nel rigo VE39).

Sul punto va evidenziato, in relazione alle cessioni di beni, che le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale troveranno spazio nel rigo VE32 tra le “altre operazioni non imponibili”, mentre le cessioni “estero su estero” (ossia la cessione di un bene che si trova al di fuori del territorio dello stato), non territoriali ai sensi dell’art. 7-bis, vanno collocate al rigo VE39.

Il volume d’affari rettificato

Occorre poi ricordare la necessità di una attenta gestione del quadro VC per quei contribuenti che si avvalgono dell’opportunità di chiedere ai propri fornitori la non applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 lett. c) DPR 633/72, tramite invio delle lettere d’intento. Nella verifica dello status di “esportatore abituale”, a cui è concesso il beneficio di cui sopra, occorre far riferimento ad un volume d’affari “rettificato”, ossia sterilizzato delle operazioni non territoriali fatturate: con tale previsione non si avranno quindi conseguenze negative derivanti dal fatto che, a partire dal 2013, il volume d’affari rischia di essere anche di molto superiore rispetto al passato. Con tale sterilizzazione, infatti, non vi sono conseguenze (sotto questo punto di vista) dalle maggiori operazioni fatturate nel 2013: viene quindi fugato il rischio di avere un rapporto, tra le operazioni non imponibili ed il volume d’affari, che divenga inferiore alla fatidica soglia del 10%.

In forza di questa previsione, a livello compilativo, si dovrà sterilizzare il volume d’affari nella colonna 3 del quadro VC, e allo stesso modo occorrerà agire nella colonna 5 nel caso ci si avvalga della gestione mensile del plafond: come infatti chiarito nelle istruzioni vanno escluse le operazioni “… individuate dall’articolo 21, comma 6-bis. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d’affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale”. Oltre a tali operazioni vanno anche sottratte le cessioni di beni in transito e depositati il luoghi sottoposti a vigilanza doganale, ma questa non è certo una novità di quest’anno.