26 Maggio 2017

Detrazione interessi passivi per mutuo abitazione principale

di EVOLUTION
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Con la circolare 7/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diverse precisazioni riguardanti la detrazione Irpef degli interessi passivi corrisposti in dipendenza di un contratto di mutuo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata aggiornata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico la detrazione spettante per gli interessi passivi su mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti nel 2016 in dipendenza di mutui danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%. In particolare, per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, la detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Per poter fruire della detrazione in esame è necessario che vengano rispettate alcune condizioni, quali:

  • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
  • il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Fermo restando il rispetto delle citate condizioni, il beneficio deve essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori. La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione non spetta quindi sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si sia fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata.

L’ammontare delle spese effettivamente sostenute, inoltre, non può comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso.

Come precisato dalla circolare AdE 7/E/2017, il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:

  • ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate;
  • contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) D.P.R. 380/2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata;
  • autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione;
  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione;
  • fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute;
  • idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi).

Infine, si ricorda che, come chiarito dalla circolare AdE 13/E/2013, nel caso in cui sia stipulato dai coniugi un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale e le fatture di spesa siano tutte intestate al marito, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire anche al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali