13 Febbraio 2016

Derogabile l’opzione triennale per il regime Iva

di Luigi ScappiniMassimo Bagnoli
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E’ stato firmato, ed è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto con cui vengono recepite le modifiche introdotte con il comma 908 dell’articolo unico della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) in merito alle aliquote compensative da applicare in applicazione del regime speciale Iva  per l’agricoltura di cui all’articolo 34, DPR 633/1972.

Infatti, il comma richiamato prevedeva che, con decreto ministeriale dovevano essere individuate nuove aliquote in riferimento al settore lattiero caseario nel limite del 10% massimo, nonché, in questo caso limitatamente al solo periodo di imposta 2016, nuove aliquote anche per:

  • animali vivi della specie bovina nella misura massima del 7,7% e
  • animali vivi della specie suina entro il limite dell’8%.

Il Decreto ha recepito le indicazioni del legislatore facendole proprie nella quasi interezza, con leggeri scostamenti che hanno interessato gli animali vivi della specie bovina e suina; l’articolo 1 del Decreto stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2016 la misura delle seguenti percentuali di compensazione:

  • Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento;
  • Gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento;
  • Per il solo anno 2016, animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento;
  • Per il solo anno 2016, animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.

Il regime speciale Iva previsto dall’articolo 34 DPR 633/1972 rappresenta, al verificarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma stessa, il regime naturale, tuttavia, è data facoltà, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, di optare per il regime ordinario.

L’opzione deve essere esercitata secondo le regole previste dal D.Lgs. 442/1997.

In particolare, l’articolo 1 stabilisce che “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. E’ comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”.

Ai sensi del successivo articolo 2 “Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata”, tuttavia, ai sensi del successivo comma 3 “ Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.”.

Appare evidente che, per effetto delle modifiche intervenute a mezzo  del recepimento di quanto previsto dalla legge di Stabilità per il 2016, si renda azionabile la previsione del citato articolo 1, D.Lgs 442/97 ove, come visto, si ammette la variazione dell’opzione nel caso di modifica del relativo sistema scelto.

In tal senso depone anche la risposta fornita in occasione degli incontri con la stampa specializzata in riferimento al regime forfettario. In tale occasione è stato affermato che sebbene, in via generale, l’opzione per un regime vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, come previsto dall’articolo 3, DPR 442/1997), in ragione delle significative modifiche, è applicabile la deroga contenuta nell’articolo 1 del decreto.

A ben vedere nel caso dell’Iva in agricoltura non si è in presenza di significative modifiche in quanto, nella realtà dei fatti, vengono modificate solamente le percentuali compensative da applicare per la determinazione dell’Iva in detrazione, tuttavia è proprio la forcella esistente tra l’aliquota edittale da applicare in sede di cessione dei beni e quella ad utilizzare per la determinazione forfettaria dell’Iva detraibile uno dei discrimini per la scelta di un regime rispetto all’altro.

Tant’è vero che la scelta del Legislatore di andare a modificare le aliquote relative al settore lattiero-caseario deve essere letta quale intervento a sostegno di un comparto in difficoltà, il tutto in coerenza e legittimità rispetto al dettato comunitario che ricordiamo, all’articolo 299 della Direttiva 2006/112/CE, limita la libertà di scelta dei Paesi al principio in base al quale le % forfettarie di compensazione non possono avere l’effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell’Iva a monte.