17 Luglio 2017

Deposito del bilancio nei 180 giorni e formato XBRL

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Al più tardi entro la fine del corrente mese le società che hanno approvato il bilancio nel termine lungo devono provvedere al relativo deposito presso la Camera di commercio competente.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza alcuni aspetti relativi al formato XBRL.

Entro il prossimo 31 luglio, le società di capitali che hanno provveduto all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 entro lo scorso 29/06/2017 (ossia 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto) sono tenute a depositare, presso il competente Registro delle imprese, il bilancio di esercizio unitamente ai relativi allegati e al verbale di approvazione. Entro il medesimo termine, le S.p.a., S.a.p.a. e società consortili per azioni (escluse quelle quotate) sono tenute a presentare l’elenco soci, se “variato” rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio precedente.

Si rammenta infatti che, ai fini del computo del termine, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e, quindi, si considera “tempestivo” il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (così, ad esempio, se il bilancio è stato approvato il 29/06/2017, il deposito va effettuato entro il 31/07/2017, in quanto il 29 luglio cade di sabato).

Relativamente al formato XBRL, va rilevato che il bilancio deve essere elaborato:

  • nel rispetto delle c.d. “tassonomie”: la nuova versione “2016-11-14 della tassonomia XBRL è in vigore (e, quindi, deve essere utilizzata) per i bilanci chiusi il 31/12/2016 o successivamente. Tuttavia, precisa il manuale operativo di Unioncamere “i bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14”;
  • relativamente a stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario; gli altri documenti allegati (ad esempio: verbale di approvazione, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale o del revisore), invece, vanno prodotti nel formato PDF/A.

Si rammenta che sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma “abbreviata” e le cosiddette “micro-imprese”.

Per dette imprese occorre segnalare i seguenti aspetti.

 Imprese bilancio abbreviato  sono esonerate dalla relazione sulla gestione se in nota Integrativa sono fornite le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dellarticolo 2428 cod. civ.
 Imprese bilancio micro-imprese

sono esonerate dalla redazione:

Nelle micro-imprese, pertanto, il bilancio d’esercizio può essere composto solo da Stato Patrimoniale e Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata. Nel caso in cui le micro-imprese volessero presentare il bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia. Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.


Resta fermo che il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di “esonero” espressamente previsti dalla normativa. La nuova tassonomia consente di predisporre anche il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa). La Nota Integrativa dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

Ipotesi di “doppio” deposito

Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 del cod. civ., il prospetto contabile (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito “in aggiunta“ al file in formato XBRL.

In tal caso l’istanza XBRL deve contenere le informazioni presenti nella Nota integrativa allegata in formato PDF/A (quali: introduzione, tabelle, parte conclusiva), con le opportune dichiarazioni di conformità: occorre riportare nella sezione “Nota integrativa parte finale” del formato XBRL, campo “Dichiarazione di conformità”, la seguente formulazione: “Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e/o la Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”.

Anche i documenti in formato PDF/A devono essere dichiarati conformi.

Come indicato nel manuale operativo di Unioncamere, non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2434-bis del cod. civ., in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino, sentenza del 24/08/2000: “Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea”.

Mancata approvazione del bilancio

Il deposito del bilancio “non approvato” (progetto di bilancio), non essendo previsto dalla norma, risulta essere un deposito “atipico”. Alcune CCIAA, su espressa indicazione del competente giudice del registro, “considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo”.

Qualora sia previsto dal singolo ufficio del Registro delle imprese, il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite ComUnica, con il modulo S2 e l’indicazione nel modulo Note/XX che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE, circolare 3668/C/2014) allegando il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio. Tale deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di 90,00 euro e dell’imposta di bollo per 65,00 euro.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna