26 Maggio 2015

Deduzione analitica Irap da Ires relativa al costo del personale

di Federica Furlani
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L’art. 2 del D.L. 201/2011 ha introdotto una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap legata alle spese per il personale dipendente, in aggiunta alla deduzione forfetaria, di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008, legata alla presenza di interessi e oneri finanziari.

Si tratta di una deduzione analitica in quanto l’importo deducibile è pari all’imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni previste ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1 del D. Lgs. 446/97.

Le spese per il personale dipendente (art. 49 Tuir) comprendono innanzitutto retribuzioni, oneri sociali, contributi assistenziali, quota trattamento fine rapporto, quota previdenza complementare, rimborsi chilometrici, ma anche le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi.

Per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale assimilato (art. 50 Tuir), rilevano i compensi (e relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto e agli amministratori di società (se sono percepiti da soggetti la cui prestazione non rientra nell’oggetto dell’arte o professione), compreso il trattamento di fine mandato degli amministratori e i rimborsi chilometrici.

Non assumono invece rilevanza, anche se indeducibili ai fini Irap, i compensi di lavoro autonomo/impresa occasionale, degli associati in partecipazione né il costo riferito al personale distaccato presso terzi.

La quota imponibile delle spese del  personale deve essere calcolata al netto delle seguenti deduzioni:

  • contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, co. 1, lett.a) n. 1);
  • deduzione forfetaria  (base e maggiorata per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (art. 11, co. 1, lett.a) n. 2 e 3);
  • deduzione per i contributi previdenziali e assistenziali (art. 11, co. 1, lett.a) n. 4);
  • spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro o inserimento, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, co. 1, lett.a) n. 5);
  • deduzione forfetaria, in capo alle imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (art. 11, co. 1-bis);
  • deduzione forfetaria a scaglioni per i soggetti la cui base imponibile non eccede i 180.999,91 euro (art. 11, co. 4-bis);
  • deduzione forfetaria di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5, per i soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano nel periodo di imposta i 400.000 euro (art. 11, co. 4-bis1).

La quota Irap riferita al costo del personale va quindi così determinata:

irap_versata 

Nella determinazione dell’Irap versata si segue il principio di cassa e quindi bisogna considerare l’Irap pagata in un esercizio, sia a titolo di saldo dell’esercizio precedente, sia a titolo di acconto dell’esercizio in corso, nei limiti però dell’imposta effettivamente dovuta.

In altre parole l’Irap versata in acconto può partecipare al calcolo dell’ammontare deducibile, limitatamente all’ammontare dell’Irap dovuta per lo stesso periodo d’imposta.

Il saldo e gli acconti si considerano versati anche se il versamento è stato affettuato utilizzando crediti disponibili in compensazione orizzontale; quanto versato a titolo di acconto rileva anche se derivante dall’utilizzo in compensazione verticale (senza presentazione del modello F24) del credito Irap.

L’eventuale saldo a credito costituisce invece una rettifica degli acconti versati.

Va inoltre considerata anche l’Irap versata nel periodo di imposta a seguito di:

  • ravvedimento operoso;
  • accertamento/iscrizione a ruolo per effetto della riliquidazione della dichiarazione o dell’attività di accertamento.

La deduzione analitica va indicata, ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel modello Unico SC 2015 al rigo RF 55 “Altre variazioni in diminuzione” codice 33.

La deduzione spetta anche qualora il periodo di imposta si chiuda in perdita fiscale: in tal caso la maggior perdita derivante dalla deduzione può essere utilizzata tenendo conto dei limiti di cui all’art. 84 Tuir.