13 Gennaio 2016

Dal 2016 niente Irap in agricoltura

di Luigi Scappini
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L’articolo unico della Legge n. 208/2015 (la legge di Stabilità per il 2016) contiene molte previsioni che impattano sul settore agricolo sia per quanto concerne la fiscalità, diretta e indiretta, dei soggetti che vi operano, sia con riferimento agli organismi che ruotano attorno al sistema e che molto spesso rappresentano strumenti di supporto allo stesso. Il tutto, in controtendenza rispetto a quanto si pensava, in ragione soprattutto dei rumors concernenti la riduzione delle tax expenditures ove principale indiziata di taglio era, ed è ancora, l’agricoltura insieme al settore dell’autotrasporto.

Tra gli interventi della Stabilità, sicuramente accolto con favore, vi è la previsione di cui all’articolo 1, comma 70 che interviene sulla disciplina Irap, prevedendone una generale esenzione per i soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.

La novità, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 72, decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e quindi, per tutti i soggetti solari, a partire dal 2016.

In particolare, viene prevista l’abrogazione della lettera d) dell’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 446/1997 e la contemporanea introduzione nel successivo comma 2 della nuova lettera c-bis) con cui viene previsto l’esonero da imposta per “i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.

Soggetti interessati dall’esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale come previsto dall’articolo richiamato, ma che l’attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma.

Infatti, la norma utilizza “esercitano ai sensi” il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell’esenzione Irap, è sufficiente svolgere un’attività che rispetti i parametri dell’articolo 32 Tuir e non anche dichiarare il reddito agrario ivi previsto.

In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap sia i soggetti che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici e enti non commerciali) sia quelli che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in quanto società di persone o di capitali.

Ne deriva che, ai fini dell’esenzione Irap, non rileva la bipartizione dei soggetti che per natura dichiarano un reddito di impresa tra coloro che possono optare, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito, che resta di impresa, secondo le regole catastali (società di persone e Srl) e quelli che al contrario dichiarano sempre un reddito quale contrapposizione costi-ricavi (Spa e Sapa).

Sintetizzando, quindi, non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:

  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
  • la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e
  • le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l’esenzione anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile.

Ci stiamo riferendo:

  • ai soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”, quindi alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, e
  • alle “cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, quindi le cosiddette stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).