6 Febbraio 2014

CTR Napoli: la disposizione di beni immobili in Trust sconta le imposte ipo-catastali in misura proporzionale

di Ennio VialVita Pozzi
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La Commissione Tributaria Regionale di Napoli con sentenza n.367/9/13 del 4 dicembre 2013 esamina l’interessante questione relativa al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nell’atto di dotazione iniziale di un patrimonio immobiliare in Trust.

La CTR, in contrasto con la prevalente giurisprudenza sul tema, afferma che le imposte ipo-catastali sono dovute nella misura dell’1% e del 2% per gli atti aventi effetto traslativo, effetto che nel caso di specie deve ritenersi verificato in quanto all’istituzione del Trust è accompagnata un’attribuzione patrimoniale che si concretizza nel trasferimento della titolarità dei beni in capo al Trustee.

Il caso esaminato dalla CTR è il seguente: Tizio propone ricorso contro il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso avanzata nel 2009 relativamente alle imposte ipo-catastali versate in sede di registrazione di un atto di Trust.

Secondo il ricorrente l’atto di disposizione è equiparabile ad una liberalità sottoposta a condizione sospensiva che sconta le imposte in oggetto in misura fissa. Chiede quindi il rimborso della maggiore imposta versata.

Con sentenza n. 465 del 25/6/2010 la CTP di Salerno accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo che fosse totalmente riformata la sentenza di primo grado.

Si ricorda come le C.M. 6.8.2007 n. 48/E e C.M. 22.1.2008 n.3/E stabiliscono che gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello e dichiara legittimo l’operato dell’Ufficio.

I giudici affermano che il Trust va considerato una fattispecie a formazione progressiva e cioè un rapporto giuridico complesso che si articola nel tempo e che ha un’unica causa fiduciaria. Da un punto di vista fiscale si ritiene che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario e sia espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.

Le imposte ipo-catastali sono dovute in misura proporzionale poiché si realizza un effetto traslativo nei confronti del trustee; infatti, affermano i giudici di seconde cure, pur essendo tale trasferimento effettuato a titolo gratuito e non oneroso e pur avendo natura strumentale in quanto finalizzato agli scopi indicati nell’atto istitutivo – intendendosi realizzare una liberalità nei confronti dei beneficiari finali del trust – lo stesso comporta che i beni oggetto del trasferimento siano in “piena ed esclusiva proprietà” del Trustee, anche se non concorrono alla formazione del patrimonio personale di quest’ultimo costituendo un patrimonio separato e segregato.

Il Trustee gode di tutti i poteri e le facoltà del pieno proprietario, può porre in essere gli atti di alienazione che riguardano i beni immobili e qualsiasi operazione sugli stessi; si tratta quindi di un potere pieno e incondizionato che è possibile esercitare sia pure nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto previsto nell’atto istitutivo.

Le conclusioni dei giudici non sono condivisibili.

La questione, peraltro, è stata oggetto di numerose sentenze sul tema e anche il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 58-2010/T) si è espresso contrastando la tesi dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la dottrina e la giurisprudenza prevalente (si citano alcuni interventi come Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n.95/1/09 del 22.07.2009, Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sentenza n. 35/01/11 del 26.01.2011, Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, Sentenza n. 76/2010 del 18.5.2010) ritengono che l’applicazione delle imposte in esame possa essere effettuata, in misura proporzionale, solo all’atto del trasferimento finale tramite il quale si realizza il presupposto del tributo.

L’oggetto della tassazione deve concretizzarsi infatti in un trasferimento di ricchezza a favore di un soggetto terzo e l’oggetto del prelievo è l’effettivo arricchimento del beneficiario finale del Trust.

Il Trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del Trustee che, di fatto, non ottiene alcun arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio. Nonostante il Trustee sia il proprietario (è tuttavia proprietario ai fini della gestione e non del godimento) non si realizza alcun incremento di ricchezza, presupposto per l’applicazione del tributo.

Nell’atto di dotazione iniziale le imposte in oggetto devono quindi applicarsi in misura fissa.

Si ricorda, infine, come l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro cinquanta – a seguito delle recenti modifiche sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso – operi esclusivamente in relazione agli atti assoggettati all’imposta di registro con le aliquote proporzionali.

Al di fuori di tale ipotesi prevista espressamente dalla norma, le imposte ipo-catastali continuano ad applicarsi in misura ordinaria.